N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6379 del 2009, proposto da: on. le Pasquale Sommese, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini, Mario Sanino, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

Contro Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12 - Roma;

Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12 - Roma;

Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - L'Aquila, n.c.;

Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale - Via Anzio, Pal. A - Potenza, n.c.;

Regione Calabria in persona del. Presidente della Giunta regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale - Via De Filippis - Catanzaro, n.c.;

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale - Via S. Lucia, 81- Napoli, n.c.;

Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale - Via XXIV Maggio, 130 - Campobasso, n.c.;

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore - domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale - Via Capruzzi, 212 - Bari, n.c., nei confronti di on.le Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1; on. le Oreste Rossi, domiciliato in via Levata, 49 - frazione Spinetta Marengo - Alessandria, n.c.; on.le Iva Zanicchi, domiciliata alla Strada Provinciale 'Lesmo Green' - Lesmo (MI), n.c.;

on.le Giovanni Colino, domiciliato in via Ciarnescule, 2 - Gemona del Friuli (UD), n.c.; on.le Salvatore Caronna, domiciliato in via Larga, 26 - Bologna, n.c.;

Per l'annullamento previa sospensione dell'effecacia, del verbale delle operazioni del 26 giugno 2009 nella parte in cui, dopo aver respinto l'istanza del ricorrente, si e' provveduto all'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nella competizione elettorale per il rinnovo rappresentanti del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'on. le Roberto Gualtieri;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, 23 della legge 11 marzo 1953 n.

87;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i. difensori - avv.ti Lentini e Sanino per la parte ricorrente e avv. Cerulli Irelli per il controinteressato - come specificato nel verbale;

F a t t o Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante censurava le operazioni ed i risultati elettorali - come sopra specificato contestando l'illegittimita' della asserita distorsione verificatasi in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione delle ultime elezioni europee dello scorso 6 e 7 giugno, con contrazione dei rappresentanti assegnati alle circoscrizioni territoriali dell'Italia meridionale (15 al posto di 18) e delle Isole (6 al posto di 8) e trasferimento degli stessi alle altre circoscrizioni.

L'assunto di parte istante si fonda sull'affermazione del valore del principio di proporzionalita' dei popoli, quale criterio per l'attribuzione dei seggi, nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, cui corrisponderebbe l'art. 2 della legge n. 18 del 1979 (come modificata con la legge n.

78 del 2004 e dalla legge n. 10 del 2009) in forza del quale, a fronte dell'unico collegio nazionale, i seggi sono ripartiti su base territoriale - circoscrizionale. Con tale norma il legislatore nazionale avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del Consiglio europeo n. 76/787, con cui la Comunita' dispone che 'in funzione delle loro specificita' nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo'.

Pertanto, censurava la mancata disapplicazione dell'art. 21, della medesima legge n. 18, che - secondo l'impostazione attorea - si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della predetta disposizione, laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in dipendenza del numero dei votanti nelle singole circoscrizioni, a scapito, dunque, della cifra determinata a monte ai sensi del predetto art. 2, legge n. 18 cit. Parte ricorrente, proponeva, alternativamente, peraltro, una lettura dell'art. 21 cit. coordinata con l'art. 83, primo comma n. 8, d.P.R. n. 361 del 1957 - che prevede un correttivo in sede applicativa, asseritamente idoneo a salvaguardare il principio di proporzionalita' territoriale, in ragione del rinvio, contenuto nella stessa legge n. 18 del 1979 (art.

51), alla disciplina per l'elezione della Camera dei Deputati.

L'istante denunziava, pertanto, i seguenti profili di illegittimita':

violazione della normativa comunitaria (art. 189 Trattato, artt. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e del principio di rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge n. 18 del 1979 in relazione al d.P.R. 1° aprile 2009;

violazione della normativa comunitaria citata, del principio di rappresentanza territoriale, delle norme menzionate ed illegittimita' costituzionale degli artt. 21 e 22, legge n. 18 del 1979 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97 Cost.;

violazione del principio di proporzionalita' della rappresentanza rispetto al numero degli abitanti, affermato dalla disciplina comunitaria, dagli artt. 56 e 57 Cost. ed, infine, dall'art. 2, legge n. 18 del 1979 (quale norma generale prevalente); violazione degli artt. 10 e 11, CEDU, violazione del principio di rappresentanza delle singole nazioni nel Parlamento europeo;

ulteriore illegittimita' della decisione dell'Ufficio nazionale del 26 giugno 2009 e dei consequenziali verbali circoscrizionali di proclamazione degli eletti.

Pertanto, l'istante chiedeva la correzione dei verbali dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali e la propria conseguente elezione come parlamentare europeo, previa disapplicazione dell'art. 21 legge n. 18 del 1979 per contrasto con la decisione CE EURATOM (artt. 1, 2, 7) e gli artt. 189 e 190 del Trattato; in subordine, chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si costituiva, altresi', l'on. Gualtieri, quale controinteressato, proclamato eletto nella lista PDL, circoscrizione Italia meridionale, con verbale datato 1° luglio 2009 dell'Ufficio circoscrizionale - circoscrizione elettorale III, presso la C. di Appello di Roma, contestando l'eccepito contrasto tra la legge n. 18 del 1979 e la normativa comunitaria, poiche' quest'ultima non imporrebbe il criterio proporzionale territoriale. Esponeva, anche, il mancato contrasto tra l'art. 2 e l'art. 21, in quanto il secondo conterrebbe il disposto tecnico del principio previsto all'art. 2.

Ulteriormente affermava l'inconferenza del riferimento all'art. 190 del Trattato ed al principio di 'proporzionalita' degressiva', quale parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del 1979 e l'esclusivita' dell'art. 2 della decisione CE-EURATOM 76/787 quale normativa sovraordinata di riferimento per la legge italiana sul procedimento elettorale per il Parlamento europeo.

La causa ad esito della discussione era trattenuta per la decisione.

D i r i t t o 1. - Osserva il Collegio che, ai fini della decisione, deve preliminarmente essere esaminato il complesso quadro normativo che regola la materia all'esame e deve porsi l'attenzione sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale, avanzata da parte ricorrente, in riferimento agli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979.

L'art. 21 della legge n. 18 del 1979 affida il computo complessivo dei voti ed il riparto dei seggi al seguente...

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