Sentenza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 25 Gennaio 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione25 Gennaio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 11

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 5, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dell’art. 11, comma 2, della legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Viterbo, nel procedimento vertente tra U. G. e P. B., quale Commissario straordinario dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Viterbo, e altri, con ordinanza del 19 aprile 2017, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 19 aprile 2017, trasmessa a questa Corte il 19 aprile 2018 e iscritta al reg. ord. n. 77 del 2018, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 5, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), secondo cui «[g]li incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi», e dell’art. 11, comma 2, della legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui stabilisce, al primo periodo, che «[l’]incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione».

    Le questioni sono sorte nel giudizio relativo al ricorso proposto da U. G. nei confronti del Commissario straordinario dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Viterbo che, con comunicazione del 29 gennaio 2015, aveva disposto la cessazione del ricorrente dall’incarico di direttore generale della stessa ATER. Nel procedimento principale si sono costituiti, chiedendo il rigetto del ricorso, il Commissario straordinario dell’ATER di Viterbo, la...

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