REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1 - Disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche) e successive modifiche.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento detta, nel rispetto della potesta' normativa dei comuni, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n.
21 (Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, di seguito denominata legge.
Art. 2
Criteri generali per l'adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico 1. I comuni, nell'adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali:
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salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica;
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adeguatezza degli arredi urbani;
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salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati;
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garanzia dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominate attivita' di somministrazione, e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell'ambito dei contesti urbani in cui le suddette attivita' sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta citta' consolidata;
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promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attivita' di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;
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previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso;
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armonizzazione delle procedure fmalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;
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revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessita' di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da piu' operatori;
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salvaguardia dei livelli occupazionali.
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Gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale, artistica o socio-economica, nonche' di quelle soggette a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia, devono garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di somministrazione con particolare riferimento a quelle gia' presenti.
3 . I comuni procedono alla revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico:
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in caso di recidiva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge, riferita a violazioni di particolare gravita';
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per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa.
Art. 3
Indirizzi per la determinazione degli orari di apertura degli esercizi 1. I comuni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge, stabiliscono l'orario minimo di apertura e quello massimo di chiusura degli esercizi, nell'ambito dei quali gli esercenti determinano i propri orari.
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I comuni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, della legge, determinano la durata minima e massima di apertura, con indicazione dei relativi orari, degli esercizi che svolgono attivita' di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
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valutazione della rumorosita', interna ed esterna, dei locali interessati in relazione al disturbo arrecato ai residenti della zona in cui insistono i locali stessi e di quelle adiacenti;
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valutazione dell'incremento del traffico veicolare e pedonale, nonche' della presenza di spazi disponibili per il parcheggio e la sosta dei veicoli;
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valutazione dell'emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.
Art. 4
Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati esercizi, sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) ovvero, se non costituito, alla struttura competente per materia del comune interessato, di seguito denominati struttura competente.
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Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:
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generalitadel richiedente;
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indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attivita' di somministrazione;
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indicazione dell'attivita' di sonmiiistrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
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indicazione del rappresentante legale in caso di societa', associazione o altro organismo collettivo.
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Alle istanze sono allegati:
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copia dell'atto costitutivo, nel caso di societa', associazione o altro organismo collettivo;
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planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attivita' di somministrazione;
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dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione anuninistrativa) e successive modifiche, che attesti:
1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di societa', associazione o altro organismo collettivo;
4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del...
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