REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1 - Disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento detta, nel rispetto della potesta' normativa dei comuni, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disposizioni attuative e integrative della legge regionale n. 29 novembre 2006, n.

21 (Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2

Criteri generali per l'adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico 1. I comuni, nell'adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali:

  1. salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica;

  2. adeguatezza degli arredi urbani;

  3. salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati;

  4. garanzia dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominate attivita' di somministrazione, e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell'ambito dei contesti urbani in cui le suddette attivita' sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta citta' consolidata;

  5. promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attivita' di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;

  6. previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso;

  7. armonizzazione delle procedure fmalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;

  8. revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessita' di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da piu' operatori;

  9. salvaguardia dei livelli occupazionali.

    1. Gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale, artistica o socio-economica, nonche' di quelle soggette a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia, devono garantire la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di somministrazione con particolare riferimento a quelle gia' presenti.

    3 . I comuni procedono alla revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico:

  10. in caso di recidiva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge, riferita a violazioni di particolare gravita';

  11. per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa.

    Art. 3

    Indirizzi per la determinazione degli orari di apertura degli esercizi 1. I comuni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge, stabiliscono l'orario minimo di apertura e quello massimo di chiusura degli esercizi, nell'ambito dei quali gli esercenti determinano i propri orari.

    1. I comuni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, della legge, determinano la durata minima e massima di apertura, con indicazione dei relativi orari, degli esercizi che svolgono attivita' di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

  12. valutazione della rumorosita', interna ed esterna, dei locali interessati in relazione al disturbo arrecato ai residenti della zona in cui insistono i locali stessi e di quelle adiacenti;

  13. valutazione dell'incremento del traffico veicolare e pedonale, nonche' della presenza di spazi disponibili per il parcheggio e la sosta dei veicoli;

  14. valutazione dell'emergenza derivante dal crescente numero di incidenti che accadono nelle fasi di rientro dai locali.

    Art. 4

    Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati esercizi, sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) ovvero, se non costituito, alla struttura competente per materia del comune interessato, di seguito denominati struttura competente.

    1. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:

  15. generalitadel richiedente;

  16. indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attivita' di somministrazione;

  17. indicazione dell'attivita' di sonmiiistrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;

  18. indicazione del rappresentante legale in caso di societa', associazione o altro organismo collettivo.

    1. Alle istanze sono allegati:

  19. copia dell'atto costitutivo, nel caso di societa', associazione o altro organismo collettivo;

  20. planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attivita' di somministrazione;

  21. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione anuninistrativa) e successive modifiche, che attesti:

    1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

    2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;

    3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di societa', associazione o altro organismo collettivo;

    4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del...

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