DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2008, n. 148 - Regolamento di attuazione dell'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 46/I-II dell'11 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visto l'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 di data 11 settembre 2008 avente per oggetto: 'Approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.',

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto In attuazione dell'articolo 43-ter della legge 28 marzo 2003, n.

4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati) il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

Ai fini del presente regolamento sono ammesse alle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente le piante, le loro parti ed i relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, purche' coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione di prodotti alimentari erboristici.

Il regolamento disciplina inoltre le modalita' per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

Art. 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

  1. 'pianta officinale': un vegetale o parte di esso contenente principi attivi utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico, cosmetico, alimentare, liquoristico e, in generale, in tutte le indicazioni per la salute ed il benessere dell'uomo e degli animali;

  2. 'prodotto alimentare erboristico': prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, destinato ad essere ingerito a scopo non nutritivo, utilizzato nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalita' salutistiche o terapeutiche;

  3. 'integratore alimentare a base di piante officinali':

    prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalita' salutistiche, ma privo delle finalita' proprie dei medicinali;

  4. per 'produzione primaria' si intende la coltivazione di prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali, il loro trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell'azienda agricola senza sostanziale modifica della loro natura. Le operazioni di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessita' di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che gia' si applicano per la produzione primaria.

    Art. 3

    Ambito di applicazione 1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale vigente in materia il presente regolamento si applica alla produzione, compresa la raccolta spontanea, alla trasformazione e alla commercializzazione delle piante, loro parti e relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C, di seguito denominate piante officinali, purche' coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione dei seguenti prodotti:

  5. piante officinali non trasformate o sottoposte a operazioni di prima trasformazione, ivi comprese l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita, il taglio e la distillazione;

  6. prodotti alimentari erboristici.

    1. Nella tabella A sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal...

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