LEGGE REGIONALE 9 giugno 2009, n. 29 - Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visti gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione;

Visti gli artt. 3. 4 e 59 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2008;

Considerato quanto segue:

  1. L'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale e' un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel piu' ampio scenario nazionale ed internazionale;

  2. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona;

  3. Di fronte alle tendenze indicate occorre promuovere un'azione della Regione da sviluppare nel rispetto delle competenze costituzionali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato e tese invece a intervenire negli ambiti di specifica competenza regionale attinenti alla creazione delle migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa da una significativa e rilevante presenza straniera;

  4. Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l'istruzione, la sanita', il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di una comunita' plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza;

  5. E' necessaria pertanto la creazione di un modello di 'governance' che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell'amministrazione regionale e degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore;

  6. In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell' associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalita' di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunita' dei cittadini stranieri in particolare attraverso la qualificazione e la diffusione nel territorio dei consigli e delle consulte degli stranieri istituiti presso gli enti locali della Regione.

  7. Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione;

  8. E' necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova societa' in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle piu' varie origini e nazionalita';

  9. Occorre inoltre agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell'intercultura e l'adeguamento in genere dei servizi a un'utenza pluriculturale;

  10. Al fine di promuovere e garantire l'adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali;

  11. Nella considerazione di tali differenze una particolare attenzione e' rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello studio e della ricerca in grado di fornire un qualificato contributo allo sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine nell'ambito di un processo di circolazione delle conoscenze tale da favorire una complessiva crescita economica e culturale della nostra civilta';

  12. Occorre inoltre considerare la crescente diffusa presenza straniera nel mondo delle imprese a testimonianza di un ormai avanzato processo di integrazione tale da richiedere una peculiare attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso la promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive condizioni di avvio e mantenimento da parte del cittadino straniero di attivita' economiche inserite in complessi contesti operativi e normativi;

  13. Una peculiare attenzione e' dedicata alla qualificazione e al rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce piu' deboli della popolazione straniera spinte da una migrazione 'forzata' derivante da persecuzioni individuali in paesi ove sono negati i fondamentali diritti e le essenziali garanzie di liberta', da conflitti e profonde crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni criminali quali la tratta degli esseri umani;

  14. Attraverso la possibilita' di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una determinata entita' politica statuale;

  15. Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonche' di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Principi e finalita' della legge 1. Per realizzare l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all'art.

    4 dello Statuto regionale ed in conformita' alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunita' per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.

  16. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

    1. la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

    2. la realizzazione di una societa' plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

    3. l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalita' condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del 'welfare' e dello sviluppo locale;

    4. la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della societa' e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

    5. il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalita', di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

    Art. 2

    Ambito soggettivo 1. 1 cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

  17. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

  18. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, 'status' di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformita' alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.

  19. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme piu' favorevoli.

    Art. 3

    I soggetti della programmazione 1. La Regione, le province, i comuni e le societa' della salute concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell'art. 4.

    Art. 4

    Strumenti di programmazione 1. Gli strumenti della...

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