LEGGE REGIONALE 22 luglio 2009, n. 8 - Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 3 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, e' cosi' modificata:

    1. nell'alinea del comma 5 dell'art. 1, le parole 'Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle seguenti 'Entro il 30 giugno 2010';

    2. all'art. 18, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:

      'l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 37';

    3. nell'alinea del comma 1 dell'art. 27, le parole 'comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 4';

    4. il comma 2 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:

      '2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' consentito per le attivita' comportanti un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina ed e' autorizzato secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione';

    5. il comma 10 dell'art. 33 e' abrogato;

    6. alla fine del primo periodo del comma 12 dell'art. 36 sono aggiunte le seguenti parole: 'sentite le associazioni di categoria';

    7. al comma 3 dell'art. 37 le parole 'articolo 32' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 34';

    8. il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente:

      '2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'art. 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009';

    9. al comma 3 dell'art. 44, dopo le parole 'possono richiedere' sono eliminate le seguenti: 'ed ottenere';

    10. il comma 8 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente:

      '8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.';

    11. all'art. 44 aggiungere i seguenti commi:

      '16. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei regolamenti di attuazione della legge, e' differita al 31 dicembre 2009.

  2. Nelle more .dell'adozione dei...

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