Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 17 Gennaio 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione17 Gennaio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 7

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, nel procedimento vertente tra la Federazione Italiana della Caccia e altri e la Regione Piemonte e altri, con ordinanza del 23 novembre 2017, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana della Caccia e altri, della Regione Piemonte e della Lega per l’Abolizione della Caccia e altri, nonché l’atto di intervento dell’Associazione Nazionale Libera Caccia con sede in Roma;

udito nella udienza pubblica del 4 dicembre 2018 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi gli avvocati Antonella Anselmo per l’Associazione Nazionale Libera Caccia, Paolo Scaparone per la Federazione Italiana della Caccia e altri, Giulietta Magliona per la Regione Piemonte e Francesco Mainetti per la Lega per l’Abolizione della Caccia e altri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 23 novembre 2017 (r.o. n. 29 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)», in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

  2. – Il TAR rimettente è chiamato a decidere un ricorso per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 11 aprile 2016, n. 21-3140 (Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017 e delle relative Istruzioni operative supplementari), con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2016-2017 e dalle cui determinazioni deriva l’esclusione della possibilità di cacciare alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    2.1.– Secondo quanto riferito dal giudice a quo, il ricorso – proposto dalla Federazione italiana della caccia - Federazione della caccia Regione Piemonte, dall’Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro - Delegazione regionale del Piemonte, dall’Associazione nazionale libera caccia (ANLC) con sede in Alessandria, dall’Associazione dei migratoristi italiani, dai Comprensori alpini (CA) To1, To2, To3, To4, Cn1, Cn2, Cn4, Cn5 e Cn7, dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) Al1 e Al4 nonché dall’Ente produttori selvaggina – è articolato in quattro motivi, due dei quali rilevano in questa sede.

    Nello specifico, uno di essi investe l’art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, giacché il divieto di caccia alle specie pernice bianca, allodola e lepre variabile, stabilito da questa norma e recepito nel calendario venatorio, sarebbe costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; un altro, invece, si fonda sulla violazione dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e dell’art. 40 della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), dal momento che la Regione avrebbe illegittimamente omesso di inserire, nell’elenco delle specie cacciabili contenuto nel calendario venatorio, numerose specie di uccelli acquatici.

    Il rimettente, quindi, espone che – dopo la costituzione della Regione Piemonte e l’intervento ad opponendum della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), della LAC - Sezione Piemonte, della Fondazione per l’ecospiritualità Onlus, della Pro natura Torino Onlus e della Lega antivivisezione (LAV) – in sede cautelare è stato accolto il motivo da ultimo descritto, mentre l’esame della prospettata illegittimità costituzionale è stato rinviato alla fase di merito; le ulteriori censure mosse nei confronti della suddetta deliberazione regionale, che qui non rilevano, sono state, infine, disattese.

    Secondo quanto precisato dal giudice a quo, inoltre, con successiva deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 4 agosto 2016, n. 97-385 (recte: n. 97-3835), recante «Ordinanza del TAR Piemonte n. 280 del 27/07/2016. Adeguamento della DGR n. 21-3140 dell’11/04/2016 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017», è stato modificato il calendario venatorio in ottemperanza all’ordinanza cautelare.

    È in seguito intervenuta la legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, il cui art. 1, comma 1, ha vietato di abbattere o catturare anche le specie oggetto della pronuncia cautelare. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 9 gennaio 2017, n. 10-4551, recante «Legge regionale n. 27 del 27/12/2016 “Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012 n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)”. Modifica al calendario venatorio 2016/2017 di cui alla D.G.R. n. 97-3835 del 4.8.2016», è stato adottato un nuovo calendario venatorio nel quale sono state espunte, dall’elenco delle specie cacciabili, quelle indicate dalla norma appena menzionata.

    I ricorrenti hanno, pertanto, chiesto l’annullamento, mediante motivi aggiunti, anche di questa deliberazione, sostenendo la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, in riferimento agli artt. 102 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Con sentenza non definitiva 20 novembre 2017, n. 1235, il TAR Piemonte ha, infine, respinto i motivi del ricorso estranei alle questioni di legittimità costituzionale poi sollevate con l’ordinanza di rimessione del 23 novembre 2017.

    2.2.– Fatte tali premesse, in punto di rilevanza il giudice a quo evidenzia che entrambe le deliberazioni impugnate, nell’escludere numerose specie dall’elenco di quelle che possono essere oggetto di prelievo venatorio, si fondano sui divieti di caccia posti dalle norme denunciate: le questioni di legittimità costituzionale avrebbero, pertanto, natura pregiudiziale ai fini della decisione da assumere nel processo principale, dal momento che esse in sostanza coincidono con le censure mosse nei confronti dei provvedimenti gravati.

    2.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tanto l’individuazione dei contenuti minimi della sfera sottoposta a protezione – e, quindi, nel caso in esame le specie non cacciabili – quanto l’elencazione delle possibili eccezioni – e, quindi, nel caso in esame le specie cacciabili – investirebbero un interesse unitario proprio della comunità nazionale e sarebbero, pertanto, affidate allo Stato, la cui normativa sarebbe inderogabile da parte della legislazione regionale.

    Rammentato il rilievo attribuito dal legislatore statale alle linee guida e ai pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al fine di garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, il giudice a quo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, sostiene che, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. imporrebbe comunque il rispetto, da parte della legislazione regionale, delle regole minime uniformi dettate dallo Stato a tutela dell’ambiente nella legge n. 157 del 1992.

    In particolare, nel caso in esame, l’art. 18 della legge appena menzionata individua puntualmente le specie cacciabili e i periodi di caccia per ciascuna di esse, attribuendo alle Regioni soltanto il potere di modificare tali periodi e di predisporre il calendario venatorio, previo parere dell’ISPRA.

    Le norme censurate, vietando la caccia a numerose specie di animali, introducono, invece, una disciplina più restrittiva in assenza di una legge dello Stato che contempli siffatta possibilità: esse lederebbero, conseguentemente, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Sotto altro profilo, il rimettente ravvisa il vulnus al testé citato parametro costituzionale nella violazione del principio – desumibile dall’art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 ed enunciato nella sentenza n. 20 del 2012, di cui sono richiamati ampi passaggi motivazionali – secondo cui il calendario venatorio deve essere approvato necessariamente mediante atto amministrativo, non potendo essere adottato con legge.

    Questo principio sarebbe, del resto, confermato dal rilievo che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 18 della legge appena...

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