N. 20 SENTENZA 25 - 28 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 24 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 69 e 74 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna,

Lucia Bora per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato il 22 ottobre successivo e iscritto al n. 69 del registro ricorsi del 2008, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimita' costituzionale relative a numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e, tra queste, dell'art. 2, comma 14.

  1. - Premette la ricorrente che nell'art. 2 del decreto-legge n.

    112 del 2008 sono previste diverse disposizioni volte nel loro complesso a favorire la diffusione della c.d. 'banda larga', attraverso l'installazione di reti ed impianti in fibra ottica; fra queste il comma 14 dell'art. 2 prevede che 'i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

    L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo'.

    La Regione ricorrente lamenta, anzitutto, la mancata inclusione delle Regioni tra gli enti il cui patrimonio indisponibile e' presidiato dalla citata clausola di salvaguardia. Pur ipotizzando che la denunciata omissione potrebbe essere il frutto di una 'svista del legislatore', la ricorrente contesta la violazione dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione: il rinvio, contenuto in questa disposizione, ad una legge dello Stato per la disciplina del patrimonio delle autonomie territoriali, non puo' essere interpretato nel senso di abilitare la fonte statale a prevedere compressioni di tali patrimoni senza il necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Inoltre, la legge statale non e' legittimata a consentire sacrifici degli interessi regionali che non siano proporzionati rispetto alle finalita' perseguite o a precludere l'adozione di soluzioni che consentano di ugualmente garantire la finalita' di sviluppo delle comunicazioni elettroniche.

    La Regione Emilia-Romagna denuncia, per le medesime ragioni suesposte, la violazione dell'art. 118 della Costituzione.

    Per la ricorrente, poi, la mancata inclusione del patrimonio indisponibile delle Regioni nella clausola di salvaguardia in oggetto determinerebbe a carico delle medesime un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato alle altre autonomie territoriali, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Per la ricorrente l'inosservanza degli artt. 118 e 119 della Costituzione sussisterebbe anche in relazione ad interventi infrastrutturali su aree del patrimonio disponibile. Anche con riferimento a quest'ultima ipotesi non sarebbe legittima 'la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza - sempre e comunque - dell'interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo'.

    Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta la violazione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione, garantita dall'art. 119 della Costituzione, 'oltre che del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3' della Costituzione, giacche' l'art.

    2, comma 14, non contempla alcun compenso o canone per l'utilizzo di suolo pubblico. L'impugnata disposizione irragionevolmente assoggetterebbe gli enti pubblici ad un trattamento deteriore rispetto a quello garantito ai soggetti privati, a favore dei quali e' comunque assicurata almeno un'indennita', nel caso in cui le installazioni siano tali da 'impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione', come si ricaverebbe a contrario dall'art. 91, commi 3 e 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

    259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressamente richiamato dall'impugnata disposizione.

  2. - Con atto depositato il 10 novembre 2008, si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

    Il resistente richiama, in via preliminare, la sentenza n. 336 del 2005 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e infondate, in relazione all'art. 119 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale...

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