N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2009, proposto da: Giuseppe Landolfo,

Massimo Savina, Lorenzo Vetrano, Walter Mazzotta, Roberto Magli, rappresentati e difesi dagli avv. Marito Esposito, Luigi Melica,

Adriano Tolomeo, Pietro Vetrugno, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

Contro Ufficio elettorale centrale c/o Corte appello di Lecce,

Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi; Provincia di Lecce, non costituita in giudizio;

Nei confronti di Coordinamento provinciale del Popolo della Liberta', rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora, Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; Paolo Cairo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rizzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Rizzo in Lecce, piazza Mazzini 7; Fabio Campobasso, Giovanni Pasquale Siciliano, Ernesto Toma, Alessandro Coricciati, Valerio Armonico,

Silvano Macculi, Roberto Marti, Giovanni Marra, Francesco Pacella,

Pasquale Luigi Gaetani, Giorgio Antonio Primiceri, Giovanni Ippazio Stefano, Salvatore Marcello Di Mattina, Francesco Cimino, Livio Nisi,

Antonio Maria Gabellone, Cosimo Miccoli, Perluigi Pando, Sandro Quintana, Pompilio Massimo Como, Antonio Ermenegildo Renna, Bruno Ciccarese, Antonio Rosato, Stefano Minutello, Salvatore Polimeno,

Mario Pendinelli, Carlo Giuseppe Merenda, Cosimo Durante, Sergio Blasi, Alfonso Rosario Rampino, Gabriele Umberto Mario Caputo,

Loredana Capone, Giovanni Siciliano, Gianfranco Coppola, Vittorio Poti, Aurelio Antonio Gianfreda, Cosimo Frasca, Giovanni Tundo,

Severo Martini, Adriana Poli Bortone, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento nei limiti che si diranno degli atti del procedimento elettorale per l'elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Lecce indetta per i giorni 6-7 giugno e 21-22 giugno 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio elettorale centrale c/o Corte appello di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cosimo Gallo Coordinamento provinciale del Popolo della Liberta';

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo Cairo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresi', l'Avv. Tolomeo per i ricorrenti, l'avv. Capozza in sostituzione dell'avv. Luciano Ancora e l'avv.

Roberto Marra per il Coordinamento provinciale del Popolo della Liberta' e il dott. Ernesto Toma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F a t t o Il ricorrente sig. Giuseppe Landolfo e' coordinatore provinciale dell''Unione Liberale di Centro', affiliata alla formazione politica 'Popolo della Liberta'' e presidente delle 'Case del Cittadino', associazione sempre aderente al detto raggruppamento politico; i ricorrenti sig. Massimo Savina, Lorenzo Vetrano, Walter Mazzotta e Roberto Magli sono affiliati all''Unione Liberale di Centro' e, quindi, al 'Popolo della Liberta''.

In veste di aderenti al detto raggruppamento politico, i ricorrenti chiedevano, nelle date dell'11 marzo 2009 (per Landolfo) e del 5 maggio 2009 (per tutti gli altri), di essere candidati in qualita' di consiglieri nella tornata elettorale per l'elezione del presidente e del Consiglio provinciale di Lecce indetta per i giorni 6-7 giugno 2009 nei collegi di Veglie-Salice Salentino (Landolfo),

Martano (Savina), Presicce (Vetrano), Maglie (Mazzotta) e Lecce (Magli), nelle liste del 'Popolo della Liberta''.

Ritenendo che le designazioni dei candidati non stessero avvenendo nel rispetto dell'art. 25 dello Statuto della formazione politica 'Popolo della Liberta'', il ricorrente Landolfo, prima, diffidava il coordinatore provinciale a vagliare la sua proposta di candidatura per le suddette elezioni provinciali e, successivamente, proponeva ricorso al collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della formazione politica (ricorso che non risulta essere stato ancora deciso).

Successivamente, i ricorrenti apprendevano che il movimento politico 'Popolo della Liberta'' aveva deciso di candidare, nei collegi sopra richiamati, altri aderenti alla formazione politica e decidevano di proporre ricorso all'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce (in realta', non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma della possibilita' di rivedere, nel contraddittorio degli interessati, le decisioni gia' prese dall'Ufficio elettorale centrale prevista dall'art. 33, ultimo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), lamentando la violazione dell'art. 25 dello Statuto del 'Popolo della liberta'' che regolamenta la presentazione delle candidature anche con riferimento alle elezioni provinciali, prevedendo una proposta congiunta del coordinatore regionale e del coordinatore provinciale (e di grande citta') e dei relativi vice vicari, ratificata, a maggioranza semplice, dal Coordinamento provinciale e di Grande Citta' (maggioranza che e' sostituita dalla maggioranza qualificata dei due terzi, nell'ipotesi di mancata intesa tra i coordinatori regionali e provinciali).

Con provvedimento 11 maggio 2009, l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce dichiarava l'inammissibilita' del ricorso e il non luogo a provvedere, sulla base della seguente motivazione: 'l'Ufficio, considerato che le sue competenze si esauriscono nel controllo della regolarita' del procedimento di presentazione delle candidature e che non ha alcuna competenza ad interferire in tutto cio' che e' a monte dello stesso, in particolare nella scelta da parte del gruppo delle candidature; ritenuto, quindi, di non poter adottare alcun provvedimento, dovendo il contrasto fra gli appartenenti allo stesso gruppo circa le candidature essere proposto in altra sede'.

Il provvedimento dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce era impugnato dai ricorrenti, anche in qualita' di cittadini elettori (oltre che di aderenti alla formazione politica in questione, interessati alla candidatura), con il ricorso R.G. n.

717/2009, per violazione dell'art. 48 (in realta' si tratta pero' dell'art. 49) e 51 della Costituzione, eccesso di potere per carenza istruttoria e falsita' del presupposto; in particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 25 dello Statuto della formazione politica 'Popolo...

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