N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE In data 10 novembre 2009 nel procedimento penale n. 69/2009 a carico di Asouab Mohamed e Ahiran Salab imputati del reato di cui all' art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Il relazione all'articolo di cui all'imputazione questo giudice osserva.

Il reato appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 27 e 13 della Costituzione.

Il reato in questione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza rivelandosi del tutto privo di 'ratio' giustificatrice in quanto il fine che si prefigge e' quello dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale.

Tale fine viene raggiunto gia' in sede amministrativa ove e' prevista l'espulsione del soggetto irregolare da parte degli organi di polizia senza alcun nulla-osta da parte dell'Autorita' giudiziaria.

Riguardo alla pena pecuniaria prevista dalla norma in esame, trattasi di applicazione del tutto teorica in quanto, nella specie, sarebbe applicata a persone nullatenenti e privi di sicura domiciliazione tanto che anche la eventuale conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilita' ex art. 660 c.p.p. non otterrebbe alcun risultato utile.

Altrettanto in contrasto con il principio di offensivita' e proporzionalita' appare il reato in questione ove si consideri che la suprema Corte, con sent. n. 78/07, ha affermato che il mancato possesso di un titolo valido per la permanenza nello Stato non e' di per se' sintomo di una particolare pericolosita' sociale per cui non puo' essere accomunata la semplice permanenza con la situazione dello straniero che e' entrato nel territorio nazionale per commettere un reato.

Infatti l'espressione 'fatto commesso' contenuta nell'art. 25, comma 2, in relazione all'art. 27 della Costituzione indica il carattere personale della responsabilita' penale, imponendo pertanto un limite alla applicazione delle pene che costituiscono una 'estrema ratio' e devono essere applicate a particolari situazioni di pericolosita' sociale fra le quali certamente non rientrano i casi di coloro che per disperazione migrano, sia pur illegalmente, in altri Paesi.

Pertanto appare del tutto incomprensibile prevedere un reato per una situazione che puo' essere risolta in ambito amministrativo.

La norma contrasta anche con l'art. 10 della Costituzione e, soprattutto con l'art. 2, violando sia il principio di solidarieta', posto tra i valori fondamentali dell'uomo, sia...

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