N. 26 SENTENZA 25 - 28 gennaio 2010
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.
669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n.
146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di costituzione della T.M.E. s.p.a., Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
Udito l'avvocato Mario Bussoletti per la T.M.E. s.p.a., Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.
Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e segnatamente dell'art.
669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui alla Sezione IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
-
- Il rimettente premette che la vicenda all'esame del Collegio trae origine da un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E.
s.p.a. - Termomeccanica Ecologica e Termomeccanica s.p.a., da una parte, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. e Veolia Proprete' s.a.
dall'altra. In forza di tale contratto T.M.E. s.p.a. - Termomeccanica Ecologica ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a. azioni pari al 75% del capitale sociale di una terza societa', denominata T.M.T.
Tecnitalia s.p.a. (poi denominata Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.), cosi' acquisendo anche il controllo di T.E.V.
s.p.a. Termoenergia Versilia e di Vercelli Energia s.r.l., con perfezionamento al momento del cosiddetto 'closing'.
Successivamente, la societa' alienante ha trasferito la sua residua partecipazione in Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.
a Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.
Con lettera del 30 giugno 2008, la societa' acquirente ha lamentato - con riferimento agli impianti inceneritori di Termo Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di Vercelli Energia s.r.l. - che prima del 'closing' essi erano stati gestiti in violazione della normativa dettata a tutela dell'ambiente, mediante alterazione del cosiddetto 'software di monitoraggio delle emissioni', in modo da far risultare un minor livello delle emissioni di ossido di carbonio nell'atmosfera. Deducendo la violazione del contratto e l'insorgere di notevoli danni, la detta societa' ha chiesto di essere indennizzata.
A fronte di simile prospettiva, le societa' T.M.E. Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un accertamento tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento del 'closing' ed in epoca successiva, della qualita' e dello stato degli impianti, delle loro funzionalita' e modalita' di esercizio pregresso ed attuale, con particolare riferimento al livello di emissioni di monossido di carbonio, al 'software di monitoraggio delle emissioni' ed alle relative registrazioni. Ma il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza, a seguito dell'eccezione di arbitrato formulata dalle societa' resistenti, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del contratto, ritenendo che l'art.
669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilita' d'instaurare un procedimento d'istruzione preventiva in ipotesi di controversia compromessa in arbitri.
-
- Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale formulato dalle societa' che avevano richiesto l'accertamento tecnico preventivo, dopo aver dichiarato ammissibile il reclamo stesso (in base alla sentenza di questa Corte n. 144 del 2008), ed inammissibile l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalle resistenti, ha affermato che la possibilita' di esperire il detto accertamento va verificata ed induce il collegio a dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva che il tenore letterale di essa impone di escludere che, al di la' dell'eccezione costituita dall'art. 669-septies cod. proc. civ.
(oggetto di esplicita menzione), la disciplina dei procedimenti cautelari...
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