N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 949 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Grazia Casiero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l'avv.

Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

Contro Comune di Biccari, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Panieri, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore, 14; Regione Puglia, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

A) con il ricorso principale:

della nota prot. n. 3050 dcl 29 aprile 2008, a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Biccari, avente ad oggetto 'Denuncia di inizio attivita'. Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari ad 1 MW. Localita' 'Colatamburo'. Foglio n. 14, p.lla n. 49. Progetto pervenuto in data 23 aprile 2008, prot. n. 2941';

B) con i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2008:

della nota prot. n. 4758 del 7 luglio 2008 a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Biccari avente identico oggetto;

C) con i motivi aggiunti depositati il 14 novembre 2008:

della nota prot. 5912 del 1° settembre 2008 a firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Biccari avente identico oggetto;

della deliberazione del Consiglio comunale di Biccari n. 24 del 30 maggio 2008, avente ad oggetto 'Impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili - Installazioni di turbine eoliche di potenza massima pari ad MW - Determinazioni';

della circolare prot. n. 38/8763 del 1° agosto 2008, a firma del dirigente del Settore industria energetica della Regione Puglia, avente ad oggetto 'Art. 27 legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008 - Disciplina D.I.A. per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale pari a 1 MW da realizzare nella Regione Puglia';

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott.

Savio Picone e uditi l'avv. Mescia e l'avv. Lofoco (quest'ultimo per delega dell'avv. Follieri);

F a t t o 1. - La ricorrente espone di aver presentato al Comune di Biccari, in data 23 aprile 2008, una denuncia di inizio di attivita' per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad MW, in localita' 'Colatamburo' (zona classificata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale).

Con il ricorso principale, chiede l'annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n. 3050 del 29 aprile 2008, con cui il Comune di Biccari ha vietato l'inizio dei lavori, nell'attesa delle direttive del Sindaco e della Giunta comunale. Si affida a motivi cosi' rubricati:

violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'obbligo di concludere il procedimento;

illegittimita' della sospensione sine die del procedimento;

eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti e sviamento;

violazione degli artt. 22, 23 e 40 del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell'art. 12, commi 7 e 13, del d.lgs. n. 387 del 2003; violazione dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;

eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, illogicita', contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta;

violazione della direttiva 1996/92/CE e della direttiva 2003/54/CE, nella parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica; violazione del d.lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007.

  1. - Il Comune di Biccari, con successivo provvedimento n. prot.

    4758 del 7 luglio 2008, ha reiterato nei confronti della ricorrente l'ordine di non dare inizio ai lavori, motivato sulla base di molteplici carenze e difformita' del progetto (connessioni elettriche ed opere connesse, viabilita', pericolosita' geomorfologica, sicurezza dei voli, manutenzione dell'impianto).

    Anche tale atto viene impugnato, mediante motivi aggiunti che contengono censure cosi' rubricate:

    eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' e sviamento;

    violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001;

    quanto alle singole carenze e difformita' rilevate dal Comune, violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 12, commi 7 e 13, del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 27 della legge regionale n. l del 2008; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, illogicita', contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta;

    violazione della direttiva 1996/92/CE e della direttiva 2003/54/CE, nella parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica; violazione del d.lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007.

    Si e' costituito il Comune di Biccari, resistendo al gravame.

    Con ordinanza n. 407 del 31 luglio 2008, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente, ordinando al Comune il riesame della denuncia.

  2. - Ne e' seguito il provvedimento dirigenziale prot. 5912 del 1° settembre 2008, che ha confermato la decisione di vietare la costruzione dell'impianto, sulla base di ulteriori e piu' ampi rilievi in ordine alle connessioni elettriche ed alle opere connesse, alla viabilita' ed al...

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