N. 23 ORDINANZA 25 - 28 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, primo comma, del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, nel procedimento vertente tra G. O. ed altri e C. A. ed altri, con ordinanza del 26 febbraio 2009, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 febbraio 2009, il Tribunale ordinario di Siracusa - sezione distaccata di Lentini - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno da parte di terzi dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, a seguito di un incidente stradale tra una moto e un pedone in cui erano deceduti il conducente della moto ed il pedone, gli eredi del pedone avevano proposto domanda di risarcimento nei confronti degli eredi del conducente;

che quest'ultimi avevano spiegato domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti degli attori;

che, intervenuta transazione sulla domanda risarcitoria spiegata dai congiunti del pedone nei confronti degli eredi del motociclista, la materia del contendere residua aveva ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dai congiunti del motociclista nei confronti degli eredi del pedone;

che il giudice a quo osserva che dal materiale probatorio in suo possesso non constava la prova che il motociclista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre risultava che il pedone aveva violato l'art. 190, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)...

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