LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 26 - Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'art. 3, commi 3, 4 e 5, l'art. 4, comma 1, lettere p), q), r), l'art. 11, comma 2, l'art. 70 e l'art. 71 dello statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Considerato quanto segue 1. Le novita' introdotte a livello ordinamentale - il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'art. 117, la legge n.

131/2003(legge La Loggia), la legge n. 11/2005, il nuovo statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 - e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attivita' di rilievo internazionale ed europeo;

  1. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attivita', la Regione esercita una potesta' di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione europea (quinto comma) nonche' la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'art. 6 della legge n. 131/2003 e la legge n. 11/2005 hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali;

  2. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso una strumento legislativo unico - vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, - e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attivita' indicate dalla legge;

  3. In tale quadro particolare importanza e' rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall'attuazione degli stessi - con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per cio' che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla giunta regionale e al consiglio regionale - e dalle attivita' in favore dei toscani all'estero. Per quest'ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi e' rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione;

  4. E' necessario prevedere un 'regime provvisorio' per alcuni organismi relativi ai toscani all'estero -restano in carica fino alla prima seduta dell'assemblea dei toscani all'estero - e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attivita' internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verra' adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;

  5. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

  6. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

  7. Il riordino della legislazione in materia di attivita' internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attivita' internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unita' gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

  8. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attivita' produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

  9. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il piu' ampio concorso degli enti locali, della societa' civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attivita' internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Oggetto 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:

    1. alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

    2. alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

  10. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

    1. partecipazione al processo normativo comunitario dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;

    2. sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

    3. adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

    4. cooperazione internazionale e attivita' in favore dei toscani all'estero.

  11. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalita' di raccordo ed integrazione delle attivita' europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonche' delle attivita' europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.

    Art. 2

    Principi ispiratori e finalita' 1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:

    1. promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell'Unione europea;

    2. promuove e sostiene le attivita' di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarieta' tra i popoli;

    3. riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;

    4. riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunita', un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano;

    5. opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;

    6. assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

  12. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa e' coinvolta direttamente, nonche' delle iniziative degli enti locali e della societa' civile, anche mediante il sistema informativo delle attivita' internazionali di cui all'art. 51.

    Art. 3

    Obiettivi 1. Per disciplinare le attivita' di cui all'art. 1 e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

    1. rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attivita' internazionali di promozione territoriale;

    2. favorire la cooperazione interregionale;

    3. adeguare l'ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie;

    4. garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della societa' civile;

    5. coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attivita' di rilievo internazionale.

    Art. 4

    Poteri di indirizzo del Consiglio regionale 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello statuto, il Consiglio regionale orienta...

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