LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22 - Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Composizione delle giunte comunali e provinciali 1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

'Art. 33 (Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali). - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non puo' comunque essere superiore a 4.

  1. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica'.

    Art. 2

    Adeguamento degli statuti 1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n.

    142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.

  2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori e' comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.

  3. Sono abrogate le seguenti norme: l'art. 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'art. 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'art. 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

  4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

    Art. 3

    Definizione di amministratori locali 1. All'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguente modifiche:

    1. dopo le parole 'Per amministratori' sono aggiunte le parole ', ai soli fini del presente capo,';

    2. sono abrogate le parole 'e i vicepresidenti'.

    Art. 4

    Aspettative 1. L'art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 18 (Aspettative). - 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 22.

  5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilita' di cui all'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31'.

    Art. 5

    Indennita' e gettoni di presenza 1. All'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, dopo le parole 'previa deliberazione della Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti: ', su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,';

    2. al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

      'c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennita' stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore de-gli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennita' di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.';

    3. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      '2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprenderne area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonche' i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' di funzione e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

      Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e' corrisposta un'indennita' pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni';

    4. il comma 3 e' abrogato;

    5. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      '4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a...

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