LEGGE REGIONALE 28 maggio 2009, n. 6 - Statuto della Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 3 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

Il seguente statuto;

Art. 1

Principi fondamentali 1. La Campania e' Regione autonoma nell'unita' ed indivisibilita' della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza, del presente statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

  1. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralita' della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarieta', liberta', giustizia sociale e pari opportunita' tra donne e uomini.

    Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformita' al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversita' e delle minoranze.

  2. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

  3. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

  4. La Regione, crogiolo delle antiche civilta' italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

    Art. 2

    Regione Campania 1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino,

    Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

  5. La citta' di Napoli e' il capoluogo della Regione.

  6. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

    Art. 3

    Unita' nazionale, autonomia e sussidiarieta' 1. La Regione, nel rispetto dell'unita' nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

  7. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

    Art. 4

    Principio di uguaglianza 1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta' e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attivita'.

  8. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la liberta' dei cittadini.

  9. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunita' campane e considera l'incontro tra le differenti civilta', religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunita' pluralista ed interetnica.

    Art. 5

    Valore della differenza di genere 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della liberta' e della dignita' umana.

  10. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita' delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attivita' di cura; assicura le azioni di promozione della parita' anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

  11. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parita', di pari opportunita' e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonche' a promuovere condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parita' per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

    Art. 6

    Diritto al lavoro 1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.

  12. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformita' alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualita' e la stabilita'. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignita' e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale.

    Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella societa' e nel lavoro.

  13. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualita' del sistema economico campano.

  14. La Regione opera per garantire ai giovani in eta' lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne puo' minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

  15. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.

  16. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternita', di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

  17. La Regione tutela la dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

    Art. 7

    Iniziativa economica e coesione economico-sociale 1. La Regione garantisce e sostiene la liberta' e l'attivita' di impresa in conformita' sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

  18. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

  19. L'iniziativa economica privata non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.

  20. La Regione promuove la competitivita' del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

  21. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilita' economica.

  22. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettivita' amministrata.

    Art. 8

    Obiettivi 1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

    1. la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitu' e ogni forma di tratta degli esseri umani;

    2. l'accrescimento per ogni persona delle opportunita' e delle garanzie di liberta' nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

    3. la cultura della legalita' e il contrasto alla criminalita';

      il diritto di ogni persona alla propria integrita' fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

    4. la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo e' bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

    5. il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

    6. il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

    7. la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi;

      la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;

    8. il riconoscimento e la valorizzazione delle attivita' associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

    9. la tutela della maternita' e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

    10. la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunita' personali di crescita culturale, sociale e civile;

    11. la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversita' culturali, religiose e linguistiche, nonche' di quelle relative ai dialetti locali;

    12. l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualita' ed il merito di ciascun individuo;

    13. la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonche' il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso...

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