LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 16 - Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle societa' cooperative e ne valorizza le potenzialita' per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.
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Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a favore delle societa' cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 giugno 2004, nella prima sezione dell'Albo Nazionale delle 'cooperative a mutualita' prevalente' di cui agli articoli 2512, 2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione 'cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente; in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative).
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Hanno titolo di priorita' negli incentivi per gli interventi previsti dalla presente legge le cooperative a mutualita' prevalente.
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Sono esclusi dagli incentivi tutte le societa' cooperative operanti in settori gia' disciplinati da specifiche leggi regionali in materia di cooperazione.
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La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realta' molisana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico operativo tra le strutture competenti.
Art. 2
Istituzione dell'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi 1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle societa' cooperative e' istituito, presso la competente direzione generale, l'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi, di seguito denominato: 'albo'.
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L'iscrizione all'albo e' requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.
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Possono chiedere l'iscrizione all'albo le societa' cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell'art. 1.
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L'albo e' ripartito nelle seguenti categorie:
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cooperative di produzione e lavoro;
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cooperative di lavoro agricolo;
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cooperative sociali;
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cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
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cooperative edilizie e di abitazione;
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cooperative della pesca;
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cooperative di consumo;
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cooperative di dettaglianti;
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cooperative di trasporto;
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consorzi cooperativi;
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consorzi agrari;
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banche di credito cooperativo;
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consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
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altre cooperative.
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Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).
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Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociale), sono articolate nelle seguenti sottosezioni:
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sottosezione A, nella quale sono iscritte le societa' cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
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sottosezione B, nella quale sono iscritte le societa' cooperative che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altre persone deboli come indicato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonche' ai soggetti che versano in fragilita' sociale ai sensi dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
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sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.
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Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle societa' cooperative iscritte all'albo, si adotta l'anagrafe informatizzata dei soci.
Art. 3
Modalita' e requisiti per l'iscrizione all'albo regionale 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le societa' cooperative e loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla direzione regionale competente in materia di cooperazione.
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
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atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente;
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dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla C.C:I.A.A.;
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elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra:
1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori);
2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche);
3) soci appartenenti a categorie speciali;
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elenco cariche sociali;
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copia dell'ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esistente;
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dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio, comprovante l'inesistenza di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' per i componenti del consiglio di amministrazione in carica;
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relazione sull'attivita' svolta e sui programmi da realizzare;
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indicazione sotto forma di dichiarazione dell'attivita' prevalente svolta dalla cooperativa;
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copia del documento di identita' o di riconoscimento del presidente del consiglio di amministrazione;
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dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
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dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
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Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere l'iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 2, devono allegare, oltre alla documentazione indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni:
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per l'iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo delle figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
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per l'iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991;
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per l'iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione attestante quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 381/1991.
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Per le societa' cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane), rimane fermo l'obbligo di disporre delle figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, della stessa legge regionale.
L'iscrizione all'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi e' preclusa quando le stesse risultano aver contemporaneamente soci aderenti a piu' cooperative aventi tra loro finalita' concorrenti.
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L'iscrizione o il diniego di iscrizione delle societa' cooperative e loro consorzi all'albo sono disposti previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio competente in materia di cooperazione.
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L'albo e' pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
Art. 4
Adempimenti 1. Le societa' cooperative e loro consorzi iscritti all'albo sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, alla competente direzione regionale:
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ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 3;
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il verbale di...
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