LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 16 - Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle societa' cooperative e ne valorizza le potenzialita' per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

  1. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a favore delle societa' cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 giugno 2004, nella prima sezione dell'Albo Nazionale delle 'cooperative a mutualita' prevalente' di cui agli articoli 2512, 2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione 'cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente; in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative).

  2. Hanno titolo di priorita' negli incentivi per gli interventi previsti dalla presente legge le cooperative a mutualita' prevalente.

  3. Sono esclusi dagli incentivi tutte le societa' cooperative operanti in settori gia' disciplinati da specifiche leggi regionali in materia di cooperazione.

  4. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realta' molisana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico operativo tra le strutture competenti.

    Art. 2

    Istituzione dell'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi 1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle societa' cooperative e' istituito, presso la competente direzione generale, l'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi, di seguito denominato: 'albo'.

  5. L'iscrizione all'albo e' requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

  6. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le societa' cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell'art. 1.

  7. L'albo e' ripartito nelle seguenti categorie:

    1. cooperative di produzione e lavoro;

    2. cooperative di lavoro agricolo;

    3. cooperative sociali;

    4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

    5. cooperative edilizie e di abitazione;

    6. cooperative della pesca;

    7. cooperative di consumo;

    8. cooperative di dettaglianti;

    9. cooperative di trasporto;

    10. consorzi cooperativi;

    11. consorzi agrari;

    12. banche di credito cooperativo;

    13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

    14. altre cooperative.

  8. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).

  9. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociale), sono articolate nelle seguenti sottosezioni:

    1. sottosezione A, nella quale sono iscritte le societa' cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

    2. sottosezione B, nella quale sono iscritte le societa' cooperative che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altre persone deboli come indicato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonche' ai soggetti che versano in fragilita' sociale ai sensi dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

    3. sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

  10. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle societa' cooperative iscritte all'albo, si adotta l'anagrafe informatizzata dei soci.

    Art. 3

    Modalita' e requisiti per l'iscrizione all'albo regionale 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le societa' cooperative e loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla direzione regionale competente in materia di cooperazione.

  11. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

    1. atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente;

    2. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla C.C:I.A.A.;

    3. elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra:

      1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori);

      2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche);

      3) soci appartenenti a categorie speciali;

    4. elenco cariche sociali;

    5. copia dell'ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esistente;

    6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio, comprovante l'inesistenza di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' per i componenti del consiglio di amministrazione in carica;

    7. relazione sull'attivita' svolta e sui programmi da realizzare;

    8. indicazione sotto forma di dichiarazione dell'attivita' prevalente svolta dalla cooperativa;

    9. copia del documento di identita' o di riconoscimento del presidente del consiglio di amministrazione;

    10. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

    11. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

  12. Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere l'iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 2, devono allegare, oltre alla documentazione indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni:

    1. per l'iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo delle figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;

    2. per l'iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991;

    3. per l'iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione attestante quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 381/1991.

  13. Per le societa' cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane), rimane fermo l'obbligo di disporre delle figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, della stessa legge regionale.

    L'iscrizione all'albo regionale delle societa' cooperative e loro consorzi e' preclusa quando le stesse risultano aver contemporaneamente soci aderenti a piu' cooperative aventi tra loro finalita' concorrenti.

  14. L'iscrizione o il diniego di iscrizione delle societa' cooperative e loro consorzi all'albo sono disposti previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio competente in materia di cooperazione.

  15. L'albo e' pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

    Art. 4

    Adempimenti 1. Le societa' cooperative e loro consorzi iscritti all'albo sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, alla competente direzione regionale:

    1. ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 3;

    2. il verbale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT