N. 16 SENTENZA 13 - 21 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco Amirante;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle regioni Emilia-Romagna e Calabria, con ricorsi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 29 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 69 e 86 del registro ricorsi 2008;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la regione Emilia-Romagna,

Massimo Luciani e Giuseppe Naimo per la regione Calabria e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (r.r. n. 69 del 2008), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale con riferimento a numerosi articoli del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, ha impugnato gli articoli 6-quater, comma 2, primo periodo, e 6-quinquies, commi 2 e 3, per asserito contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

  1. - La ricorrente premette che il citato art. 6-quater dispone nel comma 1 che, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006, in favore di amministrazioni centrali, con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. Il comma 2 della norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che 'il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano'.

    Le censure della difesa regionale si riferiscono al primo periodo del comma 2, ritenuta norma di 'oscura formulazione', in quanto il legislatore, pur non volendo direttamente revocare le risorse assegnate alle regioni per non violare il principio della loro autonomia finanziaria, avrebbe inteso comunque conseguire tale obiettivo, disponendo che esse debbano 'auto-revocarsi' l'assegnazione, cioe' restituire le risorse al CIPE (nel limite dell'ammontare di quelle che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate). Il CIPE, poi, dovrebbe provvedere al riparto delle risorse resesi disponibili ai sensi del secondo periodo del comma 2.

    La norma, secondo la ricorrente, ad onta dell'autoqualificazione come principio fondamentale, sarebbe una norma dettagliata (in base ai criteri applicati dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 159 del 2008, in relazione alle leggi statali le quali pongono limiti alla spesa regionale), che richiederebbe soltanto di essere 'applicata' dalle regioni. Tale disposizione sarebbe percio' illegittima, in quanto esorbitante dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica e lesiva dell'autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.), vincolando l'uso delle risorse in materie di competenza residuale (quelle attinenti allo sviluppo economico: industria, commercio, artigianato, agricoltura, tutte spettanti alla regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma,

    Cost.).

  2. - La difesa regionale censura, inoltre, la disposizione dettata dall'art. 6-quinquies del d.l. n. 112 del 2008, come convertito nella legge n. 133 del 2008.

    La norma nel comma 1 istituisce 'nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese'.

    Il comma 2 della norma dispone che, con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno 1'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Il fondo istituito dal comma 1, riguardando gli interventi 'finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche', ad avviso della regione incide su materie di competenza concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia). La Corte costituzionale, come si desume dalla sentenza n. 168 del 2008, ha gia' affermato che 'l'art. 119

    Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati', precisando che 'il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost., ma puo' consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di 'chiamata in sussidiarieta'' da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.'.

    Nel caso di cui si tratta, la previsione del fondo potrebbe trovare giustificazione, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., ma allora la disposizione di cui al comma 2, che richiede il semplice parere della Conferenza unificata per la delibera del CIPE, anziche' l'intesa, sarebbe illegittima per violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, fin dalla sentenza n. 303 del 2003, e' stata affermata la necessita' dell'intesa per i casi di chiamata in sussidiarieta' e tale esigenza e' stata ribadita, proprio per la materia dell'energia, dalla sentenza n. 383 del 2005.

    A parere della ricorrente, anche il comma 3 della norma censurata risulterebbe in contrasto con il parametro di cui all'art. 119, primo comma, Cost., per la violazione del principio dell'autonomia finanziaria di spesa garantita alle regioni (sentenza n. 169 del 2007). Tale disposizione afferma che 'costituisce un principio fondamentale la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari'. Pur qualificando il proprio contenuto come principio fondamentale, la norma esorbita dai limiti del potere statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), incidendo sulle concrete scelte di investimento effettuate dalle regioni, in quanto pone un vincolo di destinazione all'uso delle risorse ad esse spettanti.

  3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito eccependo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza delle censure.

    Al riguardo, la difesa erariale osserva come la disposizione di cui all'art. 6-quater, finalizzato alla 'Concentrazione strategica degli interventi del fondo per le aree sottoutilizzate' mediante unificazione di risorse non ancora impegnate, e' stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge per imprimere un particolare impulso all'azione di promozione dello sviluppo economico del Paese a fronte della crisi economica internazionale e per ragioni di coesione e di solidarieta' sociale, al fine di prevenire l'incremento degli squilibri economici delle aree ex depresse, finalita' perseguita in via ordinaria con il fondo alimentato con risorse statali di cui all'art. 61 della legge n. 289 del 2002.

    Pertanto, la censura sollevata dalla ricorrente, circa la natura di norma di dettaglio della disposizione in esame, non risulta condivisibile. Non si tratta, infatti, di situazione comparabile a quella oggetto della sentenza della Corte n. 159 del 2008, in quanto e' evidente che il legislatore nazionale ha ritenuto di fronteggiare la crisi economica evitando la giacenza e l'inutilizzazione di risorse...

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