N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2009

IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva che precede in merito all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 186 (scilicet secondo comma) del Codice della Strada per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 10/C/09 promosso da Premerlani Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bertola contro Prefetto di Sondrio.

F a t t o Con ricorso depositato il 6 febbraio 2009 Premerlani Giampaolo, ut supra rappresentato e difeso, ha proposto opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione prot. n. 2060/2008/Area III/Patenti con la quale il Prefetto di Sondrio aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S. in presenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 186, secondo comma del Codice della Strada.

Come prima istanza l'opponente ha chiesto che il giudicante voglia determinare le modalita' di sospensione della patente disponendo che l'inibizione alla guida sia limitata alla fascia oraria che va dalle 22.00 alle 7.00 con eventuale estensione del divieto all'intera giornata in corrispondenza del sabato e della domenica, si' da non impedirgli lo svolgimento della propria attivita' lavorativa.

Subordinatamente all'avviso del giudice di non poter disporre la sospensione della patente attraverso modalita' analoghe a quelle previste da altre disposizioni di legge, l'opponente ha evidenziato i profili di incostituzionalita' indicati in epigrafe.

D i r i t t o 1. Rilevanza della questione Con la domanda di merito sopra riportata l'opponente ha sostanzialmente chiesto al giudice di esercitare in ordine alle modalita' di esecuzione della misura cautelare i poteri conferitigli dal combinato disposto dell'art. 62, secondo comma della legge n.

689/1981 e dell'art. 75, comma 12 del d.P.R. n. 309/1990.

Ritiene questo giudice che l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non gli conferisca tale potere. E' quindi rilevante ai fini del decidere non solo la questione di legittimita' dell'art.

186, secondo comma del Codice della Strada sollevata dall'opponente, ma anche quella, che il rimettente ritiene di dover sollevare d'ufficio, della illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consente al giudice dell'opposizione ad una misura cautelare prevista dal Codice della Strada di esercitare quei poteri che sono conferiti al giudice...

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