N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 aprile 2009

Letti gli atti del procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, nato a Grottolella (Avellino) il 20 febbraio 1928, imputato per i seguenti reati:

A) del reato di cui agli articoli 595, commi 1 - 2 - 3 c.p., art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 perche' nella sua qualita' di autore dell'articolo dal titolo 'Genesi di una persecuzione Buscetta rinnego' il verbale che apri' il caso Pecorelli' pubblicato sul quotidiano 'Il Giornale' del 2 novembre 2003 offendeva la reputazione di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte sia utilizzando toni ed espressioni gravemente denigratori, proposti con insinuazioni, allusioni, sottintesi tali da condizionare l'intero tenore dell'articolo in senso diffamatorio, sia mediante false affermazioni in ordine alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (contenute nell'articolo e che qui si danno integralmente trascritte) sulla vicenda Pecorelli tali da legittimare nel lettore la convinzione che i magistrati della Procura di Palermo avessero falsificato e stravolto le dichiarazioni del pentito per finalita' estranee ai loro doveri professionali. Reato aggravato dall'attribuzione di fatti determinati. Reato commesso in Milano il 2 novembre 2003.

B) del reato di cui agli articoli 595 commi 1 - 2 - 3 c.p., art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, perche' nella sua qualita' di autore dell'articolo dal titolo 'Gli intoccabili in toga' pubblicato sul quotidiano 'Il Giornale' del 19 settembre 2004 offendeva la reputazione di Giancarlo Caselli, Gioacchino Natoli, Roberto Scarpinato e Guido Lo Forte in relazione all'intero contenuto dell'articolo che qui si da' integralmente trascritto tramite una rappresentazione denigratoria dell'attivita' dei magistrati presso la Procura di Palermo attuata con false attestazioni in ordine ad alcune vicende del processo Andreotti. In particolare, tra le numerose affermazioni ambigue e cariche di sottintesi, si esplicita: che le parti lese hanno cercato di interferire nel dibattito parlamentare conseguente all'esito del processo Andreotti, che vi siano dei 'misteri' nel processo Andreotti relativi alle dichiarazioni del pentito di mafia Buscetta, al suicidio dei Maresciallo Lombardo e alla vicenda del pentito Balduccio Di Maggio. Reato commesso in Milano il 19 settembre 2004.

In cui sono parti offese i signori:

Caselli Gian Carlo, nato il 9 maggio 1939 ad Alessandria ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio del difensore; assistito dall'avv.to Carlo Smuraglia con studio in Milano in via Santa Sofia n. 27;

Lo Forte Guido, nato il 29 novembre 1948 a Palermo ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio del difensore; assistito dall'avv.to Ettore Zanoni con studio in Milano via Santa Sofia n. 27;

Natoli Gioacchino, nato il 20 maggio 1947 a Patti (Messina) ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio del difensore; assistito dall'avv.to Ettore Zanoni con studio in Milano via Santa Sofia n. 27;

Scarpinato Roberto, nato il 14 gennaio 1952 a Caltanissetta ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio del difensore; assistito dall'avv.to Ettore Zanoni con studio in Milano via Santa Sofia n. 27.

Rilevato che i magistrati Giancarlo Caselli, Lo Forte Guido,

Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato hanno proposto querela nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (nonche' del direttore pro tempore del quotidiano 'Il Giornale', la cui posizione e' stata altrimenti definita) ritenendo diffamatorie le affermazioni sopra meglio riportate poiche' negli articoli sopra indicati si era propalata la tesi secondo cui, sostanzialmente, il processo al senatore Giulio Andreotti era stato instaurato per finalita' politiche o comunque estranee ai loro doveri professionali; che i querelanti avrebbero strumentalizzato le dichiarazioni del pentito Buscetta per perseguire le finalita' sopra citate; che i querelanti avrebbero posto in essere una serie di atti che avrebbero determinato il suicidio del Maresciallo Lombardo; che i querelanti avrebbero in sostanza abusato delle rispettive posizioni per impedire che fossero scoperte le tracce del loro operato anche attraverso un'indebita interferenza nel dibattito parlamentare conseguente l'esito del processo Andreotti e finanche ponendo in atto vere e proprie persecuzioni nei confronti di soggetti che potessero 'scoprirli';

Rilevato:

che - su istanza del sen. Iannuzzi a mezzo dei propri difensori - con ordinanza in data 14 luglio 2007 il g.i.p. presso il Tribunale di Milano ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 48698/04 R.G.N.

R., pendente nei suoi confronti a seguito della presentazione delle querele sopra richiamate;

che il Senato della Repubblica, nel corso della seduta del 19 febbraio 2009 in accoglimento di conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ha riconosciuto ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nell'ambito degli articoli di stampa oggetto del presente procedimento in quanto espresse nell'esercizio della funzione parlamentare;

Considerato:

che la vicenda che occupa attiene a due articoli aventi ad oggetto la medesima...

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