N. 329 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2009

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva assunta alla udienza in data 24 giugno 2009;

Esaminati gli atti e documenti di causa (proc. n. 9758/2008 RG);

Ritenuto che, nel presente giudizio viene istato ex art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 il risarcimento del danno da sinistro stradale in esito ad 'incidente' automobilistico verificatosi in data 31 luglio 2006 nel quale, alla stregua delle allegazioni rese dalle parti, risultano essere stati coinvolti ben quattro (4) autoveicoli con relativi 'equipaggi' e conseguente - 'bilancio' - oltre ai danni ai veicoli - di un morto ed almeno cinque (5) feriti e la configurazione di un novero molteplice di ('effettivi', 'probabili' od anche solo 'possibili') 'danneggiati' a vario titolo (enti previdenziali, datori di lavoro, parenti, 'fidanzati', conviventi, etc.), in parte individuati ma non in causa per varie ragioni - ed in parte evidentemente non individuabili con certezza, allo stato, per la molteplicita' delle potenziali situazioni facenti capo ai soggetti coinvolti, con 'supero' (ovviamente in via di prospettazione delle parti e di petitum nummario dalle stesse proposto) del modesto massimale di euro 774.686,00 gia' in relazione alle pretese sin qui spiegate nel presente giudizio in misura di gran lunga superiore allo stesso (euro 1.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre euro 200.00,00 di cd. 'danno punitivo' richieste nel presente giudizio dai soli Stracuzzi Santi e Longo Silvana ed euro 260.000,00 piu' interessi e rivalutazione monetaria richieste in altro giudizio da Stracuzzi Carmelina);

Ritenuto che la questione della disintegrita' del contraddittorio ex artt. 140 terzo comma d.lgs. n. 209 del 2005 e 102 c.p.c. e' stata espressamente rilevata dalla resistente Societa'. Duomo UniOne Assicurazioni S.p.a., con conseguente immediata ricaduta sull'esercizio dei diritti di credito risarcitorio vantati ed, allo stato irritualmente, azionati in giudizio e sul soddisfacimento degli stessi (ove effettivamente sussistenti), tantoppiu' in relazione alla istanza di 'provvisionale' 'ai sensi dell'art. 5 legge n. 102/2006' altresi' ingiudizio proposta ob torto collo subordinata essa stessa dalla difesa degli istanti all'esito della avvenuta 'integrazione del contraddittorio'; integrazione del contraddittorio della quale, peraltro, la medesima difesa chiede 'gravare la Duomo UniOne';

Ritenuto invero che, a tenore del disposto di cui all'art. 140 terzo comma prima parte del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 'Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'art.

102 del codice di procedura civile' ed, a tenore del disposto di cui all'art. 102 c.p.c. 'Se la decisione non puo' pronunziarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito';

Orbene, come e' stato detto, 'la applicazione della norma richiamata imporrebbe a questo Giudice di ordinare ex art. 102 c.p.c.

l'integrazione del contraddittorio rispetto a tutti' i danneggiati non chiamati in causa gia' ancora da individuare ed identificare 'ricorrendo una evidente ipotesi di illecito da circolazione stradale ad offensivita' multipla e non potendo, per l'effetto, il giudizio proseguire solo tra i soli soggetti inizialmente in lite.

Ricorre, allora, il sicuro collegamento logico-giuridico richiesto dall'art. 23 legge n. 83/1957 tra l'art. 140 ult. comma cit., della cui costituzionalita' si dubita nei termini di cui appresso, e la res iudicanda addotta.

In altri termini, la causa appare insuscettibile di essere correttamente istruita e decisa a prescindere dalla verifica se sia costituzionalmente legittima la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario introdotta dalla disposizione in esame (cfr. ex multis Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 191).' (in questi termini,

Tribunale Nola, Sez. 15 novembre 2008, in Redazione Giuffre' 2009);

Palese, dunque, la specifica 'rilevanza' della questione nella fattispecie sub iudice - del presente giudizio sono, invero, parti esclusivamente:

l. i genitori del deceduto Stracuzzi Antonio;

  1. la fidanzata delle stesso, successivamente intervenuta;

  2. i proprietari di due dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro;

  3. l'assicuratore di uno dei quattro veicoli;

in ordine ai requisito della 'non manifesta infondatezza' osserva il Giudice Istruttore anzitutto, come appaiano condivisibili le considerazioni di cui in Tribunale Nola, Sez. 15 novembre 2008 cit., quivi di seguito testualmente trascritte: 'L'art. 140 cit., introducendo una nuova fattispecie chi litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati, si pone con evidenza l'obiettivo di assicurare il principio della par condicio degli stessi nel soddisfacimento delle loro ragioni su di un massimale eventualmente incapiente.

Infatti esso, recependo l'analoga regola gia' dettata in precedenza dall'art. 27 legge n. 990/1969, prevede al primo comma che 'qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate'.

Onde in tali casi il massimale andrebbe ripartito contestualmente tra tutti gli aventi diritto, in proporzione dei relativi crediti.

Sennonche', lo strumento processuale volto a garantire tale corretta distribuzione viene per la prima volta individuato dal legislatore, all'ultimo comma della disposizione cit., nel litisconsorzio necessario imposto agli stessi danneggiati ex art. 102 c.p.c. in un unico giudizio risarcitorio.

Ma da tale opzione normativa deriva da subito un rilevante corollario Avendo il legislatore valorizzato in modo pregnante la sua finalita' di assicurare in un'unica sede giudiziale la corretta distribuzione del massimale tra i vari danneggiati, mediante il nuovo litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. si e' finito sostanzialmente per imporre a ciascun danneggiato di far valere le rispettive poste di danno necessariamente nell'unico processo - appunto a litisconsorzio necessario - previamente promosso dal piu' solerte di essi.

Infatti, secondo l'art. 102 c.p.c. 'se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo'.

Sicche', si e' obbligato ciascun danneggiato ad 'agire' contestualmente in un'unica causa.

Peraltro, il predetto vincolo di 'azione contemporanea' si raccorda perfettamente con lo scopo della norma.

Se infatti - come detto - quest'ultimo consiste nella giusta ripartizione del massimale, esso non poteva che postulare in termini logicamente necessari che fossero conoscibili da parte del Giudice tutti gli importi (risarcitori) in ragione dei quali operare la predetta ripartizione , dovendosi avere ben presente sulla base di quali valori procedere alla 'proporzionale riduzione fino a concorrenza delle somme assicurate' dei singoli crediti.

Laddove, solo delibando in ordine all'entita' di tutti i risarcimenti, il Giudice e' messo nelle condizioni di poter distribuire correttamente il massimale tra i creditori.

Peraltro, ad opinare diversamente, cioe' a ritenere che il singolo danneggiato evocato in giudizio dall'attore, ab origine o previo ordine ex art. 102 c.p.c., non debba avanzare anch'egli la sua pretesa risarcitoria in quella stessa sede, non solo si arriverebbe a contraddire la disciplina letterale (...devono agire...) e la struttura tipica del litisconsorzio necessario (il quale regredirebbe ad una sorta di anomala litisdenuntiatio), ma si frustrerebbe frontalmente la stessa ratio della chiamata del terzo creditore, impedendosi al Giudice di conoscere le pretese di tutti ed operare la distribuzione del massimale che ne consegue';

'Violazione dell'art. 76 Cost. per mancata copertura della legge delega il Codice delle Assicurazioni private e', come noto, normativa di rango primario delegata, essendo stata emessa nelle forme di un d.lgs. adottato sulla base dell'art. 4 legge n. 229/2003.

Con quest'ultima legge, infatti, il Governo era stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per 'il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni' e cio' 'nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi'.

Si dubita, allora, che la nuova ipotesi litisconsorzio introdotta dall'art.140 cod. ass. trovi un effettivo aggancio in qualcuno dei principi e/o criteri direttivi dettati dal legislatore delegante.

La norma in esame integra una disposizione squisitamente processuale, introdotta dal legislatore per mere ragioni di opportunita' (salvo quanto si osservera' in seguito).

Infatti, il litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. e' stato imposto con riguardo ad azioni risarcitorie che sarebbero state tranquillamente suscettibili di essere decise separatamente, siccome distinte per petitum (varie poste di danno), causae petendi (diversi diritti violati) e soggetti (diversi danneggiati).

Dunque, non vi era alcuna ragione di natura sostanziale che prescrivesse una necessaria trattazione congiunta delle liti in questione nemmeno sotto il profilo della mera partecipazione contestuale di tutti i danneggiati nel medesimo giudizio.

Ed allora, e' proprio tale innovativa opzione legislativa che sembra non...

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