Sentenza nº 248 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione27 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 248

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale ordinario di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D. D.O., G. M., M. T., M. I. e A. F., e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con ordinanza del 26 ottobre 2016, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di D. D.O., di G. M., di M. T., di M. I. e di A. F., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL e della Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica - CGIL, e dell’Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL;

udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Amos Andreoni per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL e altra, Massimo Pistilli per l’Unione Italiana del lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL, Vincenzo De Michele per D. D.O., Sergio Galleano per G. M., Francesca Chietera per M. T., Aurora Notarianni per A. F. e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza del 26 ottobre 2016, iscritta al n. 32 del reg. ord. 2017, il Tribunale ordinario di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 4, 24, 35, primo comma, 97, terzo (recte: quarto) comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 4, punto 1, e alla clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, e all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, con richiamo alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/18, Mascolo ed altri.

  2. − Il giudice a quo premette di essere stato adito da più lavoratori, tutti già alle dipendenze dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) della Puglia e della Basilicata, con rapporti di lavoro a tempo determinato, per l’accertamento della illegittimità degli stessi, con la conseguente trasformazione dei rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, prospettato come applicabile, in particolare, in ragione della natura di ente pubblico economico dell’IZS, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria.

    I ricorrenti sostenevano che, anche in presenza della natura pubblica del datore di lavoro, sussisterebbe il diritto alla trasformazione in ragione, oltre che della citata sentenza Mascolo, delle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea 1° ottobre 2010, in causa C-3/10, Affatato, e 12 dicembre 2013, in causa C-50/13, Papalia,

  3. − L’IZS, costituitosi nel giudizio principale, a sostegno della bontà del proprio operato, richiamava le sentenze della CGUE del 7 settembre 2006, in causa C-53/04, Marrosu e Sardino, e in causa C-180/04, Vassallo, e rilevava che la legittimità del divieto alla trasformazione trovava conferma nell’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001. Né poteva riconoscersi ai lavoratori un diritto al risarcimento del danno senza la prova della sussistenza dello stesso.

  4. − Nel corso del giudizio, quindi, i lavoratori chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui non consentirebbero la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale sanitario, qualora i contratti a termine superino i trentasei mesi di servizio anche non continuativo con mansioni equivalenti presso la stessa azienda sanitaria, per asserita violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto impedirebbero ogni forma di tutela sanzionatoria rispetto all’abusiva reiterazione dei contratti medesimi, in modo analogo a quanto previsto dalla disciplina del settore della scuola, fatta oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 187 del 2016.

  5. − Su queste premesse, il rimettente afferma che, per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, i contratti a termine hanno superato la durata di trentasei mesi, e che pur in presenza della illegittimità degli stessi, deve fare applicazione ratione temporis delle norme impugnate, ostative alla riqualificazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, almeno per quattro dei ricorrenti, atteso che i rapporti di lavoro con gli Istituti zooprofilattici sperimentali vanno riferiti al comparto sanità del pubblico impiego contrattualizzato.

  6. − Dunque, la questione è stata ritenuta rilevante perché la declaratoria di incostituzionalità renderebbe inapplicabili le disposizioni, ostative alla tutela offerta dalle norme interne, che impediscono l’operatività della sanzione più efficace a rimuovere l’illecito, costituita dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Né assumerebbe rilievo, di contro, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto le fattispecie di causa erano cessate in precedenza.

  7. − In ordine alla non manifesta infondatezza della questione il rimettente premette quanto segue.

    7.1.− Ritiene anzitutto che la sentenza Mascolo, i cui princìpi come ius superveniens si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, aveva...

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