Sentenza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 2018

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione27 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 249

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Pio Dario Vivone per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 13 febbraio 2018 e successivamente depositato il 15 febbraio 2018 (reg. ric. n. 12 del 2018) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b) – nella parte in cui sostituisce gli artt. 33, comma 3, e 34, comma 2, lettera c), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) – e 2 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)».

    1.1.– In primo luogo, la parte ricorrente censura la nuova formulazione dell’art. 33, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009. Ivi si stabilisce che «qualora particolari esigenze formative connesse a specialità diverse da quella oggetto della scuola non possono essere soddisfatte nell’ambito delle strutture di sede e delle strutture collegate della rete formativa della stessa scuola, è consentito coinvolgere ulteriori strutture di supporto, purché in coerenza con il modello di rete di cui al presente Titolo».

    Tale disposizione regionale contrasterebbe con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, in attuazione dell’art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE). In particolare, all’allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 si prevede che l’ateneo presso cui insiste la scuola di specializzazione possa avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private (dette «strutture complementari»), accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, mediante specifiche convenzioni, quando sia necessario utilizzare servizi, attività, laboratori o altro non presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

    La disposizione regionale in esame, omettendo di prevedere il ricorso a specifiche convenzioni con strutture di supporto obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non garantirebbe lo standard formativo richiesto dalla disciplina statale per l’area sanitaria, in violazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» ex dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    1.2.– In secondo luogo, secondo la difesa statale, sarebbe illegittimo l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2017, nella parte in cui sostituisce il comma 2, lettera c), dell’art. 34 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009, attribuendo al medico in formazione specialistica la possibilità di svolgere «autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento».

    La disposizione impugnata lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di «professioni» e di «tutela della salute», a cui dovrebbe essere ricondotta la disciplina della formazione dei medici specializzandi (viene richiamata la sentenza n. 126 del 2014).

    Nel dettaglio, sussisterebbe un contrasto con l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999, secondo cui «[l]a formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo». La disposizione impugnata, prevedendo che il medico in formazione specialistica possa svolgere un’attività autonoma senza essere vincolato alle direttive ricevute dal tutor, non garantirebbe lo standard formativo richiesto dalla disciplina statale, rischiando di pregiudicare la qualità dell’assistenza sanitaria. Il che comporterebbe la lesione anche dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre...

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