Ordinanza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione21 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 242

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento vertente tra F. J. e la Regione Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza del 6 settembre 2017 (reg. ord. n. 4 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 «secondo comma, lettere e), i), l),» (recte: 119, secondo comma), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), in forza del quale, in materia di tassa automobilistica regionale, il presupposto d’imposta «si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito dall’art. 40» della stessa legge regionale;

che la rimettente è chiamata a giudicare dell’appello proposto da F. J. nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso del contribuente, diretto ad ottenere l’annullamento dell’atto di accertamento riferito al mancato pagamento della tassa automobilistica maturata nel periodo d’imposta, compreso tra il mese di maggio 2009 e quello di aprile 2010;

che, come evidenziato dal giudice a quo, il contribuente ha dedotto...

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