DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2009, n. 152 - Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2009) IL PRESIDENTE Visto l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'art. 16-bis della legge 14 giugno 1983, n. 54, cosi' come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1988 n. 0367/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato approvato il Regolamento per l'anticipazione della buonuscita;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 2005 n. 012/Pres. con il quale a seguito di modificazioni normative e procedurali e' stato approvato un nuovo Regolamento per l'anticipazione della buonuscita;

Visto il verbale d'accordo tra Amministrazione regionale,

Rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni sindacali dd. 3 marzo 2009 con il quale le parti hanno concordato l'introduzione di una seconda anticipazione dell'indennita' di buonuscita nella misura del 50% della quota a carico dell'ex-INADEL e del 70% della quota a carico del Fondo regionale di cui all'art. 186 della legge regionale n. 5/1994;

Atteso che con il suddetto verbale si da' atto dell'esame congiunto effettuato sulla bozza di articolato sottoposta all'esame delle parti sindacali;

Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, inviata in data 21 aprile 2009 in ottemperanza a quanto disposto della circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n.

1151;

Decreta:

  1. E' emanato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 il 'Regolamento per l'anticipazione della buonuscita' nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

    Allegato Regolamento per l'anticipazione dell'indennita' di buonuscita Art. 1.

    Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di buonuscita secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).

    Art. 2.

    Ambito di applicazione 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sino a due anticipazioni dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti regionali in attivita' di servizio che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita.

  4. Nel servizio utile sono considerati i periodi ricongiunti o interamente riscattati alla data della domanda.

  5. La seconda anticipazione puo' essere concessa ai richiedenti aventi diritto che alla data della domanda abbiano maturato ulteriori otto anni di servizio decorrenti dalla data della precedente istanza.

    Art. 3.

    Percentuale concedibile per la prima anticipazione 1. L'anticipazione concedibile, in sede di prima liquidazione, non puo' essere superiore al settanta per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed e' soggetta alle ritenute di legge.

    Art. 4.

    Percentuale concedibile per la seconda anticipazione 1. In sede di seconda liquidazione, l'anticipazione concedibile non puo' essere superiore all'importo corrispondente alla somma del settanta per cento della quota a carico del fondo regionale di cui alla legge regionale n. 28 aprile 1994, n. 5 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)' e del cinquanta per cento della quota a carico dell'INPDAP gestione ex INADEL, calcolata sull'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, detratte le quote gia' erogate in sede di prima anticipazione e le ritenute di legge.

    Art. 5.

    Finalita' dell'anticipazione 1. Le anticipazioni possono essere concesse per le seguenti finalita':

    a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per se' o per i familiari conviventi;

    b) acquisizione della prima casa di abitazione per se', per i figli conviventi o in comproprieta' con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora secondo quanto previsto dall'art. 7;

    c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprieta' del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;

    d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonche' spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;

    e) matrimonio;

    f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita', ovvero adozione;

    g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;

    h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;

    i) risarcimento da responsabilita' civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purche' ne' doloso, ne' preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

    l) pagamento di imposte di successione.

  6. Per le fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprieta' ovvero quella inadeguata, purche' adibita a stabile dimora della famiglia o, ove previsto, quella in locazione o comodato.

  7. La finalita' di cui al comma 1, lettera e) puo' riguardare il richiedente e i figli conviventi.

  8. Le finalita' di cui al comma 1, lettere h) e l) possono riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

    Art. 6.

    Terapie, interventi di carattere sanitario 1. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il dipendente produce:

    a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;

    b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarieta' o particolarita' dell'intervento o terapia;

    c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate;

    d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    445/2000;

    e) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione...

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