DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2009, n. 28 - Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

(Pubbilcato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009

LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212;

Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza commissione consiliare 'Attivita' produttive' e dalla quinta commissione consiliare 'Attivita' culturali e turismo' in data 23 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n.

466;

Considerato quanto segue:

  1. e' necessario modificare il d.p.g.r. n. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l'erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

  2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione;

  3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;

  4. e' necessario tener conto dell'ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche;

  5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali;

  6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l'attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilita' nei percorsi di vita e lavoro;

  7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di unita' di competenze o qualificazioni professionali;

  8. e' necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l'emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard;

  9. e' necessario prevedere che tutte le attivita' formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione;

    si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003

  10. L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). - 1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui l'art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunita', della pari dignita' e della pari validita' degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.

  11. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresi' il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

  12. Per le finalita' di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003

  13. L'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 43 (Certificazione dell'attivita' formativa). - 1. La Giunta regionale definisce le modalita' dell'organizzazione dell'attivita' formativa.

  14. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.

  15. La giunta regionale definisce le modalita' per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

  16. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

  17. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.

  18. Gli apprendisti...

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