LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. 15 - Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 4 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario regionale, promuove l'utilizzo di modalita' di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie.

  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.

  2. In un'ottica di qualita' e di miglioramento continuo del servizio sanitario regionale viene, altresi', riconosciuta con la presente legge l'importanza della formazione del personale sanitario, volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio clinico, nonche' della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi delle cure in ambito sanitario.

    Art. 2

    Commissione conciliativa regionale 1. E' istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito denominata commissione, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita' civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed ospedaliere nonche' dalle strutture private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 'Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali', di seguito denominate strutture private provvisoriamente accreditate.

  3. La commissione e' competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall'omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.

  4. La commissione e' nominata dalla Giunta regionale per la durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n.

    27 'Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi' e successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non possono essere nominati per piu' di due volte consecutive.

  5. La commissione e' composta da:

    1. un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;

    2. un medico legale iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;

    3. un avvocato con documentata esperienza in materia di responsabilita' medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni all'albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

  6. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di uno o piu' medici con competenza clinica nella specifica branca...

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