Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione14 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 236

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo, nel procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza del 7 marzo 2017, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previsto dall’art. 582 del codice penale – limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte ‒ non prevede l’esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen., commessi contro il discendente non adottivo, quale il figlio naturale.

    In particolare, il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità, afferma che la disposizione censurata, non prevedendo l’esclusione della competenza per materia del giudice di pace anche in relazione al reato di lesioni perseguibile a querela, commesso in danno del figlio naturale, e contemplandola invece per lo stesso reato in danno del figlio adottivo, confliggerebbe con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza e per irragionevolezza intrinseca.

    Ad avviso del rimettente, si tratta di una disposizione che senza giustificazione alcuna stabilisce, per il medesimo reato, un diverso criterio di riparto della competenza per materia, tra giudice di pace e tribunale ordinario, incentrato sul riduttivo richiamo alle sole ipotesi di aggravamento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 582, secondo comma, cod. pen., previste dall’art. 577, secondo comma, cod. pen. Infatti, soltanto le condotte consumate dal genitore nei confronti del figlio adottivo, già di competenza del giudice di pace, sono divenute di competenza del tribunale ordinario e non anche quelle consumate in danno del figlio naturale, ipotesi disciplinata al primo comma, numero 1), dell’art. 577 cod. pen., pur trattandosi di fattispecie connotate da uno stesso disvalore sociale e ispirate ad una ratio punitiva del tutto sovrapponibile.

    Inoltre, la disposizione censurata irragionevolmente comporterebbe che, se il reato di lesioni personali «lievi» (in realtà lievissime ex art. 582, secondo comma, cod. pen.) è commesso in danno del figlio adottivo, risulta compreso tra le fattispecie di cui all’art. 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, il quale consente l’applicazione «della misura dell’allontanamento dalla casa familiare», anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 cod. proc. pen.; mentre, là dove la medesima condotta risulti posta in essere in danno di un discendente, qual è il figlio naturale, sussistendo la competenza del giudice di pace, deve escludersi l’applicabilità della citata misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 274 del 2000.

    Vi sarebbe, pertanto, un’evidente incoerenza intrinseca in considerazione della piena equiparazione della tutela giurisdizionale riservata al figlio adottivo rispetto al figlio naturale, vittime di condotte poste in essere in ambito familiare. Né, precisa il rimettente, sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, atteso il suo chiaro significato letterale.

    Sussisterebbe, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., perché la disposizione censurata determina un pregiudizio per i diritti dell’indagato, costituito dalla oggettiva impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento ex art. 131-bis cod. pen. per la lieve entità del fatto, trovando applicazione l’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui, per il reato di lesioni «lievi» in danno del figlio naturale, individua quale giudice competente per materia il giudice di pace, impossibilitato a definire il procedimento con un provvedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis citato.

  2. – In punto di rilevanza della questione, il GIP rimettente riferisce che all’udienza camerale ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., il difensore dell’indagato chiedeva l’archiviazione del procedimento, in via principale, per l’infondatezza della notizia di reato e, in via subordinata, per l’operatività della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.

    Osserva il rimettente come tale epilogo decisorio risulti a lui precluso in quanto obbligato a rilevare la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen., essendo prevista per il reato in questione la competenza del giudice di pace, dal momento che la disposizione censurata esclude la competenza di quest’ultimo in ordine al delitto di cui all’art. 582, secondo comma, cod. pen. per i soli fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma, cod. pen. e non anche per i fatti commessi in danno del figlio naturale, che ricadono nell’ipotesi aggravata di cui al numero 1) del primo comma dello stesso art. 577.

  3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale chiedendo a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni.

    In primo luogo, l’interveniente osserva che il rimettente lamenta l’irrazionalità della norma sulla competenza perché preclude la possibilità di applicare al caso sottoposto al suo esame la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sicché la questione non può ritenersi direttamente rilevante ai fini della decisione del processo nel corso del quale è stata sollevata. Secondo l’Avvocatura generale difetterebbe la pregiudizialità rispetto al giudizio a quo, in quanto le questioni si riferirebbero all’applicazione di una norma che presuppone la competenza del giudice di pace.

    Inoltre – osserva ancora l’Avvocatura – il rimettente non si sarebbe misurato con quella giurisprudenza di legittimità, seppur minoritaria, che ritiene applicabile l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. anche nel procedimento davanti al giudice di pace.

    Considerato in diritto

  4. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previsto dall’art. 582 del codice penale – limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte (lesioni lievissime) ‒ non esclude la competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen., commessi contro il discendente e segnatamente, come nella specie, contro il figlio naturale (da ritenersi, sebbene non precisato dal rimettente, quello nato sia in costanza di matrimonio, sia al di fuori), così come per i fatti commessi contro il discendente adottivo.

    Il rimettente lamenta l’irragionevole previsione, per il medesimo reato, di un diverso criterio di attribuzione della competenza per materia, tra giudice di pace e tribunale ordinario, secondo che la parte offesa del reato di lesioni volontarie lievissime sia, in particolare, il figlio naturale o il figlio adottivo, con violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Sussisterebbe, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., perché la disposizione censurata determina un pregiudizio per l’indagato costituito dall’impossibilità per il giudice di adottare un...

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