Sentenza nº 235 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione14 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 235

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 2, 5, e 12, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-19 settembre 2017, depositato in cancelleria il 20 settembre 2017, iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marina Altamura per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso n. 74 del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), per violazione degli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La legge censurata disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione alla elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

    Il ricorrente rileva che l’impugnato art. 7 − avente ad oggetto il dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica −, ai commi 2, 5 e 12, prevede strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali che, invece, esulerebbero dalla competenza regionale, stabilendo, anche con riferimento ad esse, che sia svolto un dibattito pubblico a livello regionale. In tal modo interferirebbe con l’ulteriore e distinto dibattito previsto, per le opere pubbliche nazionali, dalla legislazione statale di riferimento, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., «atteso che le norme regionali (così come formulate) interve[rrebbero] in ambiti regolatori espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali»; l’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei princìpi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», dettati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); l’art. 118, Cost., «in quanto le menzionate norme regionali comport[erebbero] un’interferenza con l’attività amministrativa di competenza dello Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza statale»; l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto verrebbero introdotti ingiustificati aggravamenti procedimentali in violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

  2. − Tanto premesso, vengono sviluppate singole argomentazioni con riferimento alle specifiche disposizioni.

    Innanzitutto, relativamente al comma 2 del censurato art. 7 − il quale prevede che venga disposto il dibattito pubblico regionale, per: «a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale», e quindi anche per opere che possono risultare di competenza statale –, il ricorrente rileva un contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale disposizione, infatti, interverrebbe in un ambito (quello della realizzazione di opere pubbliche di competenza statale) in cui viene in gioco la regolazione delle prestazioni minime concernenti i diritti civili e sociali, prestazioni che, nel caso di specie, risulterebbero sussumibili nel paradigma della concertazione di cui all’art. 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed all’art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

    Nello specifico, viene segnalato che strumenti di partecipazione analoghi a quelli disciplinati dalla normativa regionale sono previsti in materia ambientale dal citato art. 24-bis, il quale dispone che l’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all’art. 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica. Posto che per «autorità competente» deve intendersi (ai sensi dell’art. 5, lettera p, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006) «la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio», solo per i progetti di competenza regionale essa coinciderebbe con la Regione, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sulle città e sull’assetto del territorio (di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016), essa andrebbe individuata nell’autorità nazionale competente a disporre e gestire il dibattito pubblico.

    Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo art. 7 − il quale dispone che il dibattito pubblico regionale si svolga per determinate opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi – ed, in particolare, la previsione relativa alle opere di cui alle lettere b), c) e g) (elettrodotti, impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili, trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi), il ricorrente segnala che verrebbero dettate disposizioni preliminari al rilascio dell’intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004, mentre ogni provvedimento finalizzato alla costruzione e all’esercizio delle opere individuate dalle predette lettere è demandato alla competenza statale, secondo quanto disposto dal sopra citato comma 7. In particolare, l’art. 7, comma 5, seconda parte della lettera g), della legge reg. Puglia n. 28 del 2017 eccederebbe dalle proprie competenze relativamente alle trivellazioni «a mare» per la ricerca e la produzione di idrocarburi, le quali rientrerebbero in ambito di competenza statale, come ribadito dalla Corte costituzionale da ultimo con sentenza n. 39 del 2017. La legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore nel citato comma 7, che riserva allo Stato la materia in questione. Essa, nello stabilire il proprio ambito di operatività, lungi dal porre mere norme di dettaglio, modificherebbe la disciplina unitaria dell’accesso alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai princìpi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004.

    Quanto al comma 12 dell’art. 7 − il quale prevede che...

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