Sentenza nº 224 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2018

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione05 Dicembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 224

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), promossi dal Tribunale ordinario di Macerata con ordinanze del 5 e del 21 maggio 2015, iscritte rispettivamente ai numeri 180 e 181 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ordinanze di analogo contenuto del 5 e del 21 maggio 2015, pervenute nella Cancelleria di questa Corte il 23 novembre 2017 ed iscritte rispettivamente ai numeri 180 e 181 del registro ordinanze 2017, il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui stabilisce che l’onorario dei consulenti tecnici di ufficio, laddove commisurato al tempo impiegato, sia pari ad euro 14,68 per la prima vacazione (composta di due ore) e ad euro 8,15 per quelle successive.

    Le questioni di legittimità costituzionale vengono sollevate nell’ambito di due giudizi aventi a oggetto le istanze di liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio cui era stato conferito l’incarico di effettuare perizia collegiale in materia di responsabilità medica.

    Il giudice rimettente riferisce che, in entrambi i casi, i consulenti erano stati impegnati in una «complessa perizia su un difficile caso di ipotizzata colpa medica sfociata nella morte della paziente» e specifica, nella prima delle citate ordinanze di rimessione, che la «vicenda […] vedeva implicati più medici e diverse strutture sanitarie; fatti sui quali si erano già svolte plurime perizie delle parti con differenti esiti e valutazioni».

  2. – Il Tribunale ordinario di Macerata afferma innanzitutto la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, poiché «la prioritaria giurisprudenza di legittimità configura la attività di liquidazione dei compensi dei consulenti come attività di natura giurisdizionale».

    Le questioni sarebbero altresì rilevanti, poiché, non potendosi inquadrare i casi oggetto di giudizio in alcuna delle ipotesi per le quali la legge prevede onorari fissi, dovrebbe applicarsi la disposizione censurata relativa alla liquidazione dell’onorario a tempo.

    Viene citato, al proposito, un esteso passaggio della sentenza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 25 novembre 2011, n. 24992, a chiarimento del fatto che laddove venga in rilievo un’indagine avente a oggetto «la correttezza, dal punto di vista della scienza medica, nelle sue varie fasi, dell’operazione chirurgica» e non «lo stato attuale di salute della persona» andrebbe applicato il sistema di determinazione del compenso fondato sulle vacazioni. In particolare, l’oggetto della consulenza, ossia «l’attività medica e di cura erogata […] e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza che sovrintendono l’esercizio della relativa professione», non potrebbe essere ricondotto, «nemmeno in forza dell’analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare». Non sarebbe pertanto applicabile nessuna delle ipotesi di onorari fissi relative ad accertamenti medici sullo stato di salute della persona di cui agli artt. 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820 (Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale).

  3. – Il giudice rimettente ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto con l’art. 36 Cost., poiché i consulenti sono stati impegnati in una «complessa perizia su un difficile caso di ipotizzata colpa medica sfociata nella morte della paziente».

    Sarebbe di conseguenza del tutto incongruo rispetto a tale previsione costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, riconoscere un compenso pari ad euro 4,075 all’ora, se si tiene conto della veste professionale dei periti e della complessità dell’incarico.

    Il carattere sproporzionato per difetto dell’importo emergerebbe, inoltre, se si considera che in entrambi i giudizi erano state disposte perizie collegiali, la cui «retribuzione è integrale per un perito, aumentata del 40% per ciascuno degli altri periti».

    Il giudice a quo è...

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