Ordinanza nº 220 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2018
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 29 Novembre 2018 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 220
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese, nel procedimento penale a carico di N. P., con ordinanza del 26 ottobre 2016, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ordinanza del 26 ottobre 2016 (reg. ord. n. 74 del 2017), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata;
che, come premette il giudice rimettente, la questione trae origine da un giudizio avente a oggetto il reato di cui all’art. 660 cod. pen., nella specie perpetrato attraverso molestia telefonica, giudizio nel quale la persona offesa costituita parte civile ha esplicitamente rimesso la querela, accettata dalla difesa dell’imputato;
che, nondimeno, poiché il reato in questione è procedibile d’ufficio, tale intervenuta remissione non potrebbe ritenersi efficace, con la necessità di pronunciarsi nel merito, anche contrariamente alle reali intenzioni delle parti originarie;
che, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe senz’altro rilevante, poiché l’unica persona offesa ha chiesto espressamente di potersi giovare dell’istituto di cui all’art. 152 cod. pen., senza una decisione nel merito della causa penale;
che l’illegittimità della disposizione censurata sarebbe evidente prendendo a termine di raffronto l’art. 612-bis cod. pen., che disciplina il reato di atti persecutori, il quale, sebbene connotato da evidenti tratti di...
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