N. 1 SENTENZA 11 - 14 gennaio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2008 e iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2008 e depositato il successivo 15 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in via principale, degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 2008.

1.1. - Il ricorrente - rammentato che il denunciato comma 10 dell'art. 33 stabilisce che 'Non sono assoggettate a valutazione d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza i rinnovi delle concessioni in attivita' da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge' - deduce il contrasto della disposizione con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., giacche' 'adottata in un ambito di competenza esclusiva dello Stato e contrastante con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come recepiti nel nostro ordinamento' in forza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In particolare, si assume nel ricorso che le anzidette concessioni riguardano lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili ed idoneamente captati (art. 4 della legge regionale n. 8 del 2008), rispetto alla cui gestione la Regione Campania si e' impegnata, in forza dell'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale, ad assicurare 'il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152'.

La difesa erariale osserva, altresi', che il rilascio delle concessioni di acque minerali naturali e delle acque di sorgente e' condizionato dall'esigenza 'di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni di cui al Piano di tutela delle acque che, all'esito di un complesso procedimento istruttorio, viene predisposto dalle Autorita' di bacino ed approvato dalle regioni' e che il predetto Piano e' soggetto a revisioni ed aggiornamenti ogni sei anni.

Sarebbe, pertanto, evidente la necessita' di un 'costante monitoraggio' del complessivo sistema di sfruttamento delle acque, in ragione della 'nota insufficienza della materia prima in questione' e cio' al fine di 'impedire che forme di utilizzo incontrollato possano determinare ricadute negative sul piu' vasto bacino'.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che il censurato comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 8 del 2008, consentendo 'la sottrazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di intere categorie di progetti di opere nuove connesse ai rinnovi delle concessioni in corso da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge predetta', determinerebbe una 'evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria contenute nel d.lgs. n. l52/2006', ponendosi anche in contrasto con l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di giustizia delle comunita' europee con la sentenza 7 gennaio 2004 (C-201/02, Delena Wells).

Peraltro, la disposizione impugnata impedirebbe la verifica della 'permanenza della compatibilita' [...] con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti' anche in ipotesi di rinnovo della concessione 'correlata ad opere a suo tempo gia' sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale'.

Inoltre, la medesima norma censurata si porrebbe in contrasto con i principi della disciplina di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 152 del 2006, 'che sottopone a regolazione dell'Autorita' concedente finalizzata a garantire il minore deflusso vitale nei corpi idrici di tutte le concessioni di derivazione di acque pubbliche'.

In definitiva, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il denunciato comma 10 dell'art. 33 'interviene in una materia come quella dell'ambiente e dell'ecosistema devoluta alla competenza esclusiva dello Stato [...] con l'effetto di svuotare di contenuti il controllo dell'Autorita' pubblica sullo sfruttamento di una risorsa limitata come e' l'acqua esponendo a pericolo di pregiudizio le matrici ambientali'.

1.2. - Il ricorrente denuncia, altresi', il comma 8 dell'art. 44 della legge regionale n. 8 del 2008, il quale correla alla sua entrata in vigore la proroga per cinquanta anni delle 'concessioni perpetue date senza limiti di tempo'. Con cio' la norma violerebbe il principio posto dall'art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel sostituire il primo comma dell'art. 21 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ha stabilito: 'Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79'.

Ad avviso della difesa erariale, il principio della temporaneita' delle derivazioni rivestirebbe 'importanza cruciale per consentire il riespandersi dell'interesse generale ad un uso solidale delle risorse idriche superando i diritti acquisiti dai singoli nel corso di epoche nelle quali i problemi degli approvvigionamenti di acqua non avevano assunto le proporzioni dell'era moderna'. Sicche', la disposizione di legge statale innanzi richiamata costituirebbe 'l'espressione di uno standard di tutela ambientale che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale', con conseguente contrarieta' della norma regionale denunciata all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., 'che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela dell'ambiente'.

1.3. - Viene censurato inoltre l'art. 45 della piu' volte citata legge regionale, il quale prevedrebbe, in relazione alle perforazioni non autorizzate, la possibilita' 'della sanatoria a favore di coloro i quali abbiano effettuato senza la preventiva autorizzazione una nuova captazione di acque gia' oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, mediante la presentazione di un'apposita istanza ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria'.

Un siffatta disciplina - sostiene il ricorrente - sarebbe del tutto difforme da quella contenuta nell'art. 96, comma 6, del d.lgs.

n. 152 del 2006, che limitava la possibilita' di sanatoria 'per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto a patto che la relativa domanda fosse presentata entro il 30 giugno 2006'. Dal canto suo, la disposizione denunciata consentirebbe, invece, 'una generale riapertura dei...

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