N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2009

Il Tribunale Nella persona del giudice per le indagini preliminari, vista la richiesta del 21 maggio 2009 con la quale il pubblico ministero in sede ha domandato l'emissione del decreto penale di condanna nei riguardi di Pascali Tonio, nato a Lecce il 18 maggio 1975, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 e 5 codice della strada per essersi posto, in Calimera, il 1° gennaio 2008, alla guida del veicolo Toyota avensis tg. CW471KR, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

Vista la nota pervenuta il 26 maggio 2009 con la quale lo stesso pubblico ministero, ad integrazione dell'anzidetta istanza, ha richiesto, altresi', la confisca dell'autovettura innanzi indicata, di proprieta' del Pascali, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera

c), d.lgs. n. 285/1992;

Premesso che, preliminare all'adozione del provvedimento di confisca, e' la decisione in ordine alla applicabilita' della norma dettata dal predetto art. 186, comma 2, lettera c) d.lgs. cit. al caso di specie, posto che il reato risulta commesso nel gennaio del 2008, dunque in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che, con l'art. 4, ha modificato quell'art. 186 introducendo l'ipotesi della confisca obbligatoria in argomento;

che, infatti, il menzionato art. 4, oltre a modificare i limiti edittali di pena per le varie ipotesi di reato contravvenzionale elencate nel suddetto art. 186, ha novellato la lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), 'con la sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo, con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato';

che lo stesso art. 4 del decreto-legge n. 92 del 2008 ha pure modificato l'art. 187, d.lgs. n. 285 del 1992, prevedendo che la norma appena indicata, riguardante la confisca del veicolo, trovi applicazione anche in caso di emissione di sentenza di condanna od applicazione di pena a richiesta delle parti nei riguardi di imputato chiamato a rispondere del reato contravvenzionale di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

che, essendo stato espressamente richiamato, dal legislatore della novella, l'art. 240 c.p., non vi dovrebbero essere dubbi che, sotto l'aspetto formale, tale confisca debba essere qualificata come misura di sicurezza patrimoniale: misura, dunque, per la quale (per il rinvio operato dall'art. 236 c.p.) trova applicazione l'art. 200 comma 1 c.p. secondo cui 'le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione', con la conseguenza che la confisca del veicolo dovrebbe essere disposta anche nei riguardi di coloro che, imputati del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (o di quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), risultino destinatari di una sentenza di condanna o di una sentenza di patteggiamento, anche se il reato venne commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2008;

che tale soluzione ermeneutica e' conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimita' che, con riferimento ad altra analoghe forme di confisca, ha sempre affermato che per tali misure, qualificabili come misure di sicurezza e non come...

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