N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2008

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4/M R.C.A. integrato da memoria - proposto dal contribuente Annunziata Giovanni Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele D'Amore, presso il cui studio in Nola (NA), via Cimitile n. 60-bis e' elettivamente domiciliato, per ottenere, in pendenza del ricorso per cassazione ed ai sensi degli articoli 47, 49, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 373 c.p.c. la sospensione della esecuzione della sentenza n. 417/07/2004, pronunciata il 29 novembre 2004 e depositata il 27 aprile 2005 da questa stessa Sezione pronunciata nel processo vertente tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nola; sentenza posta dall'agente della riscossione EquiItalia Polis S.p.A. a base della iscrizione di ipoteca su tutti beni del contribuente per € 553.940,10 e della consequenziale procedura di espropriazione.

Fatto L'agente della riscossione EquiItalia Polis S.p.A. con nota 25 luglio 2007 informava il contribuente Annunziata Giovanni Mario di avere effettuato iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 d.P.R.

n. 602/1973 e succ. modifiche su n. 18 suoi immobili a garanzia di una obbligazione tributaria per complessivi € 553.940,00, di cui €

210.988,62 per IRPEF ed accessori, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto all'espropriazione immobiliare.

L'avv. Raffaele D'Amore, difensore del contribuente, con istanza depositata il 7 luglio 2008 e con atto integrativo, qualificato come memoria illustrativa, depositato il 17 settembre 2008, richiedeva disporsi, in via provvisoria ed urgente ed in applicazione dell'art.

47 d.lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 417/07/2004 indicata in epigrafe, posta a base della iscrizione ipotecaria su tutti beni del contribuente per € 553.940,10 e della paventata consequenziale procedura di espropriazione.

Il processo tributario prese avvio in primo grado dall'avviso di accertamento n. 5031107336 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nola, per pretesi redditi imponibili ai fini IRPEF da partecipazione dell'Annunziata ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, derivanti dalla sua qualita' di socio al 50% della S.n. c. F.lli Annunziata e relativi al periodo di imposta 1993. La adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n.

78/25/2003, pronunciata il 18 febbraio 2003 e depositata l'11 aprile 2003, ritenuto di potersi adeguare alle risultanze della sentenza penale pronunciata dal g.u.p. di Nola in data 21 luglio 1998 e che la pretesa tributaria fosse infondata, accolse il ricorso.

A seguito di appello interposto dalla Agenzia delle Entrate,

Ufficio di Nola, soccombente in prime cure, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione 7 (in diversa composizione Soggettiva rispetto agli attuali membri della stessa), con sentenza n. 417/07/2004; pronunciata il 29 novembre 2004 e depositata il 27 aprile 2005, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ritenendo che la decisione del giudice penale fosse 'del tutto ininfluente nel processo tributario', accolse l'appello dell'Agenzia, cosi' ravvisando la piena fondatezza dell'avviso di accertamento in contestazione.

Il contribuente, adducendo di essere venuto a conoscenza il 3 maggio 2007 della sentenza di appello n. 417/07/2004 cit. a seguito della notifica di cartella di pagamento, ha interposto ricorso per cassazione depositato il 20 giugno 2007, iscritto al n. 0168/2007 del registro generale, ancora pendente.

Nelle more, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nola, in applicazione dell'art. 68, comma 1, lettera c) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante norme sul processo tributario, ha iscritto a ruolo l'intero tributo IRPEF, con interessi e sanzioni pecuniarie cosi' come liquidabili sulla base della sentenza di appello n.

417/07/2004. A sua volta l'agente della riscossione EquiItalia Polis S.p.A., per effetto dell'art. 68 cit. ed ai sensi dell'art. 77 d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 464 dall'art. 1 d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, ha iscritto ipoteca legale su n. 18 beni immobili del Contribuente per la suindicata cifra di € 210.988,62, oltre che per altri titoli estranei al presente processo, per un totale di € 553.940,10 e l'agente della riscossione Equitalia Polis S.p.A., in data 3 maggio 2007 ha notificato al contribuente cartella di pagamento n. 071 2007

00284412 35 nonche' comunicazione in data 25 luglio 2008 di eseguita iscrizione ipotecaria, preordinata ad espropriazione immobiliare, per complessivi debiti tributari ed accessori per un totale di €

553.940,10.

Con istanza depositata il 7 luglio 2008, il contribuente ha richiesto che la Sezione, previa comparizione delle parti, disponga la sospensione della sentenza n. 417/07/2004 cit. nelle more della sentenza della Corte di cassazione e che, stante l'eccezionale urgenza, la sospensione sia adottata con decreto presidenziale provvisorio. Ha all'uopo dedotto che sentenza di appello era viziata da nullita' Per motivi analiticamente enunciati anche con richiamo al ricorso per cassazione allegato in copia; che sussistevano gravi motivi ed un evidente fumus boni juris.

Questo presidente con decreto monocratico del 14 luglio 2008, emesso in sede di delibazione sommaria e preliminare, ha ritenuto inammissibile l'istanza di emanazione di decreto presidenziale urgente di sospensiva della sentenza di appello ed ha fissato per l'esame collegiale dell'istanza l'udienza del 29 settembre 2008.

In tale udienza il difensore del Contribuente ha chiesto disporsi la sospensione della esecutivita' della sentenza n. 417/07/2004 pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale, in modo da determinare, in via automatica e consequenziale, la sospensione degli effetti della iscrizione di ipoteca e della espropriazione immobiliare, basati sull'unico presupposto della predetta esecutivita'.

Questo Collegio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza di discussione sulla richiesta di sospensiva della sentenza 417/07/2004,

Ritiene di dovere, in accoglimento della argomentata eccezione del contribuente, sollevare questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 46 limitatamente all'inciso 'escluso l'art. 337' c.p.c.

Diritto 1. - Per quanto attiene alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il collegio osserva che, alla luce degli articoli 49, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 373 c.p.c., sussisterebbero nella...

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