Sentenza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione26 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 215

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2017, iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi l’avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Nel ricorso si afferma che con le disposizioni indicate la Regione autonoma avrebbe ecceduto dalle proprie attribuzioni, invadendo la competenza legislativa statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla suddetta competenza esclusiva, deponendo in tal senso numerose pronunce della Corte costituzionale; inoltre, nel ricorso si afferma che le disposizioni regionali impugnate violerebbero anche l’art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, non essendo in esso rinvenibile alcuna competenza in materia.

    Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna innanzi tutto l’art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti».

    Al riguardo, afferma che il procedimento di approvazione del Piano non sarebbe coerente con le disposizioni del Titolo II della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (da ora, anche: cod. ambiente), in quanto non include, all’interno del procedimento, tutte le necessarie e simultanee fasi della procedura di valutazione ambientale strategica (d’ora in avanti: VAS) previste dalla normativa statale e comunitaria in materia. In particolare, sebbene la disposizione censurata faccia riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006, essa però escluderebbe la fase di valutazione e di consultazione preliminare di cui all’art. 13, comma 1, del cod. ambiente. Tale mancata previsione determina che, nella fase istruttoria preliminare all’adozione del provvedimento, non viene predisposto un documento di Piano, in versione preliminare, né il corrispondente «rapporto preliminare» di VAS, con la conseguenza che non vengono effettuate le necessarie valutazioni cosiddette di scoping.

    È poi impugnato l’art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti».

    Il ricorrente osserva che, in base a tale norma, l’insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in prossimità di un’opera di captazione di acque destinate al consumo umano, è subordinato al solo rispetto di una distanza superiore a tremila metri, applicabile in modo uniforme in tutto il territorio regionale. Si tratterebbe di una norma non coerente con le disposizioni sulle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 cod. ambiente che, invece, impone la regolamentazione della localizzazione in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati. In particolare, secondo il ricorrente, la norma statale citata prevede che le aree di salvaguardia debbano essere definite in maniera specifica e caso per caso, in relazione cioè alle singole captazioni o derivazioni, sulla base delle indicazioni riportate dall’art. 94 citato e alla luce dell’accordo tra Stato e Regioni del 12 dicembre 2002 (Linee Guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

    Pertanto, la prescrizione dell’unico criterio consistente nella previsione di una distanza superiore a tremila metri a monte delle captazioni, anche se sufficiente in alcuni casi a garantire la sicurezza delle acque, escluderebbe, ad avviso della difesa statale, una più articolata valutazione del sito di localizzazione che consenta di apprezzare per ogni singolo insediamento il rispetto delle norme di sicurezza.

    Infine, è censurato l’art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Decadenza dall’autorizzazione unica», in materia di gestione dei rifiuti.

    Il ricorrente, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 22 della citata legge regionale in tema di sospensione dell’autorizzazione unica a seguito del verificarsi di alcune situazioni, riferisce che il comma 3 – là dove prevede che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nell’atto di diffida, è disposta la sospensione per un periodo massimo di dodici mesi e soltanto a seguito dell’esito infruttuoso di questo periodo opera la decadenza dell’autorizzazione unica − si porrebbe in contrasto con l’art. 208, comma 13, lettera c), cod. ambiente; disposizione questa che prevede, in caso di non ottemperanza a quanto prescritto nell’atto di diffida, la revoca dell’autorizzazione unica. Pertanto, sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  2. − Si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ha successivamente depositato una memoria, sostenendo l’inammissibilità della terza censura e l’infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale.

    La difesa regionale premette, in primo luogo, che la competenza legislativa regionale in materia di rifiuti è riconducibile ai titoli di potestà legislativa primaria in materia «urbanistica» (art. 4, numero 12, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia) e di potestà concorrente in materia di «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia), operando al riguardo la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    In particolare, con riferimento alle questioni promosse in relazione agli artt. 13 e 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, la difesa della Regione afferma che le disposizioni impugnate non escludono affatto l’applicazione, rispettivamente, delle norme statali di cui agli artt. 13 e 94 del d.lgs. n. 152 del 2006.

    Inoltre, in relazione alla questione promossa in riferimento all’art. 23 della legge regionale citata, la difesa della Regione eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della censura per non corretta individuazione della disposizione impugnata. Si osserva, infatti, che nel contesto dell’impugnazione dell’art. 23, il ricorso formula una sorta di premessa concernente l’art. 22, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede, quale conseguenza dell’inottemperanza della diffida, la sospensione dell’autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi, anziché, come stabilito dall’art. 208, comma 13, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, la revoca della autorizzazione, venendo poi impugnato l’art. 23 e non già l’art. 22, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017. Sussisterebbe, quindi, incertezza e ambiguità sull’effettivo oggetto dell’impugnazione.

    Nel merito, la Regione resistente sostiene che la disciplina regionale impugnata non determina alcuna riduzione di tutela rispetto alla disciplina statale. Essa bilancia correttamente, secondo il medesimo paradigma normativo, il principio di precauzione con quello di proporzionalità, sicché deve escludersi la denunciata violazione, sia delle regole della competenza legislativa assegnata dallo statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, sia dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Considerato in diritto

  3. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Secondo la difesa erariale, l’art. 13 della suddetta legge regionale violerebbe, in...

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