DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. 5 - Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di' Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visto l'art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.

27-134/Leg., ad oggetto 'Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 del 27 febbraio 2009 recante ad oggetto 'Approvazione del regolamento avente ad oggetto ''Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.

27-134/Leg.)''';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In esecuzione dell'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di seguito denominato 'nuovo Regolamento', il presente regolamento disciplina le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, delle decorazioni, nonche' i criteri e le modalita' relative alla dotazione e all'uso dei medesimi, da parte del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFT).

Art. 2

Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell'equipaggiamento 1. Al personale del CFT individuato dall'art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento, l'Amministrazione fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico ed esclusivo di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione nonche' di sicurezza nello svolgimento delle attivita' di competenza.

  1. Le tipologie e la frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento sono descritte nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

  2. Al restante personale del CFT, l'Amministrazione fornisce l'equipaggiamento indicato nell'allegato B al presente regolamento, nel quale e' inoltre individuata la frequenza di distribuzione. Tale equipaggiamento e' funzionale all'espletamento delle attivita' istituzionali, comprese quelle di rappresentanza.

  3. Tutto il materiale assegnato in dotazione, ancorche' utilizzato in via continuativa dal singolo assegnatario, e' di proprieta' dell'amministrazione.

    Art. 3

    Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti 1. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali e' fatto obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio. Se esigenze particolari richiedono l'uso dell'abito civile, il suo utilizzo puo' essere autorizzato dal capo del CFT, dal dirigente di servizio o dal responsabile dell'ufficio da cui il personale interessato dipende.

  4. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale - capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento, e' fatto obbligo di indossare l'uniforme durante lo svolgimento di attivita' che riguardano in via prevalente le funzioni del CFT.

  5. Il personale in uniforme e' tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso e ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell'uniforme, degli oggetti di corredo e dell'equipaggiamento assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l'orario di lavoro nonche' nei periodi di tempo a questo strettamente connessi.

  6. Salvo quanto disposto dal comma 1, durante il servizio e' vietato utilizzare capi di vestiario diversi da quelli costituenti le uniformi e gli equipaggiamenti forniti dall'Amministrazione. Al personale non e' consentito indossare capi dell'uniforme o portare oggetti di corredo unitamente all'abito civile o fuori dal servizio.

  7. I capi dell'uniforme e gli oggetti di corredo e di...

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