LEGGE REGIONALE 13 maggio 2009, n. 11 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del titolo V della Costituzione, dello statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonche' la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

  1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006, e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalita', responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio 'chi inquina paga'. A tal fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

  2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.

    Art. 2

    Ciclo integrato dei rifiuti 1. La Regione e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge.

  3. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorita':

    1. la riduzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti prodotti, in particolare mediante:

      1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di risorse naturali;

      2) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

      3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

    2. la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;

    3. il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;

    4. il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.

  4. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all'interno del territorio regionale.

  5. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimita' rispetto al luogo di produzione.

    Art. 3

    Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:

    1. verifica la coerenza del piano d'ambito di cui all'art. 13 rispetto alle previsioni del piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, di cui all'art. 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

      1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti;

      2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;

      3) promozione dello sviluppo, in conformita' con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantita' e della qualita' dei rifiuti prodotti;

      4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi;

      5) tariffazione per i servizi di smaltimento;

    2. promuove il coordinamento tra gli ambiti territoriali integrati di cui all'art. 8 di seguito denominati ATI e l'integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti;

    3. favorisce l'aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;

    4. stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;

    5. stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attivita' di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi.

  6. La Regione esercita, altresi', le seguenti funzioni:

    1. concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'art. 21;

    2. sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;

    3. provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito denominata ARPA;

    4. certifica la quantita' dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune;

    5. rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

    6. indice la conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.

  7. La Regione provvede, inoltre, in ordine:

    1. alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI;

    2. alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste dal piano regionale e all'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI;

    3. alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di cui all'art. 11;

    4. alla analisi delle complessive capacita' del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessita' di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacita' residue delle discariche.

  8. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti.

  9. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006.

    Art. 4

    Funzioni delle province 1. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006.

  10. Le province esercitano, altresi', le funzioni amministrative di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 e recepiscono nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.

    3, comma 4 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, comma 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).

    Art. 5

    Funzioni delegate alle province 1. Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le modalita' e le procedure previste dallo stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti.

  11. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del decreto legislativo n.

    152/2006. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

  12. Sono altresi' delegate alle province le funzioni amministrative per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all'art. 209 del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' il rilascio delle autorizzazioni in ipotesi particolari di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT