LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. 9 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all'art. 6

  1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e' sostituto dal seguente:

    '3. L'autorizzazione e' negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilita', erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile.'.

    Art. 2

    Modificazioni all'art. 7

  2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2001 e' sostituito dal seguente:

    '2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).'.

  3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2001 e' sostituito dal seguente:

    '5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 e' consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.'.

    Art. 3

    Modificazione all'art. 9

  4. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2001 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9 (Ditte boschive) - 1. E' istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.

  5. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco e' suddiviso nelle seguenti tre fasce:

    1. fascia A: ditte idonee all'utilizzo ili qualsiasi estensione di bosco;

    2. fascia B: ditte idonee...

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