LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. 7 - Sistema formativo integrato regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e principi 1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei diritti garantiti dalle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai seguenti principi:

  1. porre la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

  2. garantire l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione in condizione di pari opportunita' e di integrazione e inclusione sociale;

  3. favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali dell'individuo e l'emergere dell'eccellenza e del merito e il pieno sviluppo delle capacita' di ciascuno.

    Art. 2

    Finalita' 1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari, persegue le seguenti finalita':

  4. realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo scolastico e formativo;

  5. favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

  6. sostenere il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e contrastare la dispersione scolastica;

  7. favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e lavoro;

  8. favorire l'articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi nell'intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

  9. sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le universita' e gli organismi di formazione professionale accreditati;

  10. favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in condizioni di disagio;

  11. sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

  12. favorire il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura del lavoro e dell'impresa.

    1. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione, inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l'offerta formativa, riconoscendo il valore dell'educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l'integrazione fra i sistemi.

      Art. 3

      Processo di integrazione 1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all'art. 2 valorizzando la pari dignita' e autonomia di diversi soggetti, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle universita', degli organismi di formazione professionale accreditati.

      La Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l'affermazione della liberta' di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'ampliamento dell'offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.

    2. I soggetti dell'integrazione sono:

  13. le istituzioni scolastiche autonome;

  14. gli organismi scolastici territoriali;

  15. le universita';

  16. il sistema della formazione professionale;

  17. gli enti locali.

    1. Al processo dell'integrazione partecipano:

  18. il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell'educazione formale e non formale;

  19. le organizzazioni sindacali.

    1. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali, culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio regionale.

    2. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel piano triennale di cui all'art. 7.

      Art. 4

      Sistema Formativo Integrato Regionale 1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il Sistema Formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni e del sistema nel suo insieme.

    3. La Regione, d'intesa con il Ministero competente in materia di istruzione e con i suoi uffici decentrati, favorisce e sostiene la costituzione di forme associative tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 al fine di consolidare l'autonomia scolastica e sviluppare un piu' proficuo rapporto con il territorio.

      Art. 5

      Pari opportunita' di accesso al Sistema Formativo Integrato Regionale 1. I soggetti impegnati nel Sistema Formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie c nel quadro delle complementarieta' stabilito dalla Regione, perseguono l'obiettivo delle pari opportunita' di accesso al sistema formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le agenzie del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), accreditate a livello regionale, nonche' con la rete comunale dei servizi sociali.

      Art. 6

      Ambiti territoriali 1. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla individuazione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione, quali strumenti operativi ed unificanti per la programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale. Gli ambiti vengono definiti in base ad elementi di unitarieta' ed omogeneita', salvaguardando il senso di appartenenza locale.

      Art. 7

      Piano triennale 1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in attuazione del protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della conferenza di cui all'art. 9, adotta, nel rispetto del documento regionale annuale di programmazione, il piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi, in raccordo con il piano triennale e con il programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 23...

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