Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione22 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», promosso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, nel procedimento vertente tra la Regione Liguria e Andrea Pellegrini, con ordinanza del 13 giugno 2017, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto in fatto

  1. – La Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 378/3/2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

  2. – Premette la Commissione rimettente che la Regione Liguria ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Genova aveva annullato l’atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad A. P. e inerente al pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2010 con riguardo ad un motoveicolo ascritto alla disponibilità dello stesso.

    Precisa, in particolare, che l’atto impugnato è stato annullato in primo grado per la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il regime di favore previsto dall’art. 10 della citata legge reg. Liguria n. 3 del 2005; disposizione, questa, in forza della quale, per gli autoveicoli e motoveicoli ultradiciannovennali ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI) e Federazione Motociclistica Italiana (FMI), doveva applicarsi la tassazione agevolata di cui al comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), ancora vigente all’epoca della relativa imposizione.

    Con l’appello, rimarca la Commissione rimettente, la Regione ha contestato l’erronea applicazione della norma regionale posta a fondamento della decisione di primo grado, non riferibile alla specie giacché il motoveicolo del contribuente, cui si riferiva l’imposizione contrastata, era stato iscritto nel registro della FMI solo nell’ottobre del 2011.

    Di qui l’indifferenza di siffatta iscrizione rispetto all’obbligazione tributaria contrastata, relativa all’anno 2010.

  3. – Segnala, ancora, il Collegio rimettente che questa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 nel suo testo originario, perché ampliava il novero dei soggetti chiamati ad individuare i veicoli di interesse storico esentati dal regime ordinario della tassa automobilistica in ragione di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000; e ciò per la ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in linea, del resto, con l’orientamento, ribadito anche in epoca successiva alla intervenuta attuazione della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ascrive alla tassa in questione la natura di tributo proprio derivato. Natura in ragione della quale, dunque, risulterebbe preclusa alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di disciplinare autonomamente i presupposti sostanziali della relativa imposizione fiscale.

  4. – Ciò premesso, ad avviso della Commissione rimettente, la norma censurata...

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