Sentenza nº 208 da Constitutional Court (Italy), 16 Novembre 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione16 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 208

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).

    Il ricorrente ha evidenziato che la disposizione censurata, contenuta nell’articolo che disciplina gli interventi di «informazione, formazione e ricerca» ad iniziativa regionale, prevede che «[l]a Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica».

    Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza»; la stessa, infatti, nel fare riferimento ad imprecisate «azioni coordinate» fra istituzioni, finalizzate alla prevenzione del terrorismo e con il coinvolgimento della polizia locale, realizza una scelta di politica criminale, individuando una funzione tipicamente spettante allo Stato e violando, pertanto, l’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

  2. − Con memoria depositata il 7 febbraio 2018 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia deducendo l’infondatezza del ricorso.

    La Regione ha rilevato, anzitutto, che la normativa in cui si colloca la disposizione censurata ha per scopo l’assistenza ai familiari delle vittime di atti terroristici e la contestuale organizzazione di attività di informazione, formazione e ricerca volte alla conoscenza dei fenomeni di...

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