Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 16 Novembre 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione16 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 206

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 settembre 2017, depositato in cancelleria il 26 settembre 2017, iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti).

    L’impugnativa è segnatamente rivolta ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della predetta legge regionale, di cui si denuncia il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – in relazione a varie disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) – e con l’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

    1.1.– La prima delle norme censurate (art. 3, comma 1) prevede che la Giunta regionale deliberi le «modalità di gestione del cinghiale», e le «modalità e tempistiche per l’attuazione del prelievo venatorio», «sull’intero territorio regionale» e, quindi, anche all’interno delle aree naturali protette nazionali, laddove, con riguardo a queste ultime – argomenta il ricorrente – l’art. 11 della legge quadro n. 394 del 1991 – «nella quale si è estrinsecata […] la potestà legislativa nazionale cui è riservata in via esclusiva, la materia [della tutela dell’ambiente]» – dispone che sia viceversa l’«Ente parco» (ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente) a disciplinare, con proprio regolamento, l’esercizio delle attività consentite. Dal che la violazione, per interposizione, degli evocati parametri costituzionali.

    1.2.– La seconda disposizione coinvolta nel ricorso (art. 3, comma 3, legge reg. Lombardia n. 19 del 2017) prevede che «le densità obiettivo» della specie cinghiale, e i conseguenti prelievi e abbattimenti, nelle aree protette...

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