Ordinanza nº 204 da Constitutional Court (Italy), 15 Novembre 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione15 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 204

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel procedimento vertente tra Maurizio Gatti e l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Milano, con ordinanza del 30 novembre 2017, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – con l’ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di liquidazione relativo ad accertamento di omesso versamento di imposta del registro – l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo aver respinto nel merito la domanda del contribuente e dovendo provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali in favore della vittoriosa Agenzia delle entrate, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata – che ha abrogato le previgenti tariffe professionali – violerebbe il parametro evocato, in quanto adottata in difetto del requisito della «necessità», cui è subordinato (oltre a quello della «urgenza») l’esercizio in casi straordinari del potere legislativo da parte del Governo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l’inammissibilità della questione perché inerente a scelte riservate...

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