Sentenza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 15 Novembre 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione15 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 201

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2014-7 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2015, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Caia per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura).

    Secondo il ricorrente, l’impugnato art. 8, comma 4, che ha novellato l’art. 44, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e con l’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto introdurrebbe vincoli e contingentamenti all’apertura di nuovi esercizi commerciali in violazione della normativa statale, reiterando il contenuto di norme già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 38 del 2013 – ossia, l’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale) – e nuovamente riproposte con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali), già oggetto di impugnativa da parte del Governo, con ricorso iscritto al n. 59 del reg. ric. 2013.

    L’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, parimenti impugnato, il quale ha sostituito il comma 1 dell’art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale), violerebbe invece l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché gli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

    Posto che i terreni coperti da foreste e da boschi sono protetti dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004, il ricorrente sostiene che la norma impugnata, nel disporre che la decisione dell’autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce «qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio)», amplierebbe illegittimamente le ipotesi di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto previsto dall’art. 149 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004.

    Poiché le citate disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme fondamentali di grandi riforme economico-sociale (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013, n. 164 del 2012, n. 101 del 2010 e n. 164 del 2009) e, come tali, vincolano la Provincia autonoma ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime, anche per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  2. – Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano ha contestato le censure di parte ricorrente.

    Con riguardo alla prima questione, l’ente territoriale ha replicato che, diversamente dalla precedente normativa provinciale giudicata costituzionalmente illegittima, la disposizione impugnata non vieterebbe il commercio al dettaglio nelle zone produttive, prevendendo al contrario soglie dimensionali, a loro volta oggetto di verifica amministrativa, coerenti con la qualificazione urbanistica delle zone produttive e proporzionate all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio.

    La seconda questione, concernente l’autorizzazione paesaggistica, sarebbe invece non fondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

    La norma provinciale impugnata infatti, ove correttamente intesa, si applicherebbe alle sole ipotesi di interventi di taglio boschivo rientranti nelle attività agro-silvo-pastorali che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili, né alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio; come tali esse sarebbero già escluse dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004.

    Nessun contrasto sussisterebbe, quindi, con la normativa nazionale richiamata e parimenti insussistente risulterebbe, dunque, la violazione costituzionale lamentata.

  3. – Con atto depositato il 20 aprile 2015, la Provincia ha chiesto la riunione della causa con i procedimenti pendenti iscritti al n. 59 del reg. ric. 2013 e al n. 7 del reg. ord. 2015.

  4. – Con atto di rinuncia parziale, notificato il 3 agosto 2018 e depositato in cancelleria il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione limitatamente all’art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, essendo venute meno le ragioni della stessa a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 del decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione...

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