LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 - Misure urgenti e straordinarie volte al rilascio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 13 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n) e l'art. 69 dello statuto;

Vista l'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

  1. L'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;

  2. L'urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia;

  3. La necessita' di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;

  4. La necessita' di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

  5. La necessita' di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinche' gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;

  6. La necessita' di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

  7. L'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;

  8. L'opportunita' di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualita' architettonica ed energetica degli edifici nonche' al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;

  9. La necessita' di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell'intesa;

  10. L'opportunita', al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalita' della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell'intesa come termine entro il quale e' richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilita' degli interventi straordinari;

  11. L'opportunita', al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d'uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l'evento;

  12. L'opportunita' di istituire un sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell'ambito della legge regionale n.

    39/2005;

    Si approva la presente legge Art. 1

    Finalita' 1. La presente legge e' finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalita' della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualita' architettonica, la sicurezza, la compatibilita' ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilita' degli spazi per le persone disabili.

    La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell'attivita' entro il termine perentorio di cui all'art. 7, comma 2.

    Art. 2

    Definizioni e parametri 1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

    1. per edifici abitativi si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale, nonche' gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola;

    2. per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra.

      Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;

    3. per centri abitati si intendono quelli all'interno del perimetro individuato:

      1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

      2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005;

      3) in applicazione della definizione...

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