N. 314 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2009

IL TRIBUNALE Premesso che, nel procedimento penale n. 12619/09 R.G. Trib sez.

Andria, Gagliano Davide, arrestato nella flagranza del reato di cui all'art.9, secondo comma, legge n. 1423/1956, come modificato dall'art. 14, d.l. n. 144/2005, e' stato tratto a giudizio direttissimo, per rispondere dinanzi al Tribunale di Trani - sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, di tale reato, per avere in particolare, quale soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Andria, in forza del decreto n. 5/06 M.P. emesso in data 11 gennaio 2006 dal Tribunale di Bari, violato, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, le prescrizioni di cui al punto n. 4 del citato decreto e cioe' quelle di 'vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta' e precisamente perche': 1) si poneva alla guida di un ciclomotore senza aver conseguito il previsto certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e senza essere munito di patente perche' revocata; 2) si poneva alla guida dello stesso ciclomotore senza indossare il casco protettivo; 3) transitava nella zona battuta notoriamente da spacciatori e tossicodipendenti, cosi' dando ragione di sospetto con la propria condotta;

Premesso ancora che, all'esito della convalida dell'arresto, in via preliminare l'imputato, presente, ha formulato richiesta di giudizio abbreviato ed il giudice ha disposto tale giudizio abbreviato;

Rilevato che in tale giudizio la difesa dell'imputato ha sollevato una questione di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 13 della Costituzione, dell'art.

9, legge n. 1423/1956, nella parte in cui richiamando il precetto di cui all'art. 5 della stessa legge, sanziona la prescrizione di 'rispettare le leggi';

Sentito il p.m. che ha sostenuto al manifesta infondatezza della eccezione;

Osserva L'art. 9, secondo comma, legge n. 1423/1956, come modificato dall'art.14, d.l. n. 144/2005, si pone in contrasto sia con l'art.

25, secondo comma, che con l'art. 3 della Costituzione facendo emergere due profili autonomi e distinti di illegittimita' costituzionale.

Tale principio di tassativita', di indubbia matrice costituzionale, impone la tipizzazione e la determinatezza della fattispecie di reato affinche' possa essere sempre individuata o comunque individuabile con sicurezza la condotta sanzionata penalmente.

Orbene, l'obbligo di '...vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti ...' pur essendo compreso tra le prescrizioni che vengono imposte al sorvegliato speciale, costituisce un obbligo di carattere generale che...

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