N. 341 SENTENZA 16 - 30 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b) e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Calabria, notificati il 16-17 e il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 29 ottobre 2008, e rispettivamente iscritti ai nn. 67, 69, 70, 71, 74, 84 e 86 del registro ricorsi 2008, e nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificativo dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, promossi dalle Regioni Toscana e Veneto, notificati il 23 e il 27 marzo 2009, depositati in cancelleria il 27 marzo e il 2 aprile 2009, e rispettivamente iscritti ai nn. 23 e 25 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte,

Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento, Luigi Manzi per la Regione Veneto,

Lucia Bora per la Regione Toscana, Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta, Massimo Luciani e Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Le Regioni Piemonte (reg. ric. n. 67 del 2008),

Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Toscana (reg. ric. n. 74 del 2008), Valle d'Aosta (reg.

ric. n. 84 del 2008) e Calabria (reg. ric. n. 86 del 2008), nonche' la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 71 del 2008) hanno impugnato, fra l'altro, l'art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b), e 21 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le ricorrenti lamentano tutte la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e, con la sola eccezione della Regione Piemonte e della Provincia autonoma di Trento, la violazione del principio di leale collaborazione. Con riferimento al ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, la ricorrente deduce altresi' la violazione degli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento). Con riferimento al ricorso della Regione Valle d'Aosta, e' dedotta inoltre la violazione dell'art.

48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), per contrasto con la norma interposta di cui al decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

1.1. - La Regione Calabria ha altresi' chiesto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1.2. - Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 23 del 2009) e Veneto (reg. ric. n. 25 del 2009) hanno impugnato l'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), introdotto in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione.

  1. - L'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 (d'ora in avanti, 'art. 61'), nelle parti censurate dalle ricorrenti, detta la seguente disciplina.

    2.1. - Il comma 8 dell'art. 61 (abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, lettera b), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, 'Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997', convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e il comma 7-bis dell'art. 61 (inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008) hanno ad oggetto la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L'art. 92 del Codice dei contratti pubblici riguarda i corrispettivi, gli incentivi per la progettazione e i fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. Il comma 5, in particolare, prevede che 'una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro [...] e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori'. Il comma 8 dell'art. 61, successivamente abrogato, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tale percentuale sia destinata solo nella misura dello 0,5 per cento alla finalita' prevista dal Codice dei contratti pubblici, mentre, nella misura dell'1,5 per cento, venga 'versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato'. Il comma 7-bis dell'art. 61, attualmente in vigore, reca una disposizione del tutto identica, con la sola differenza che esso precisa che la somma e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato 'per essere destinata al fondo di cui al comma 17' dello stesso articolo impugnato.

    2.2. - Il comma 9 dell'art. 61 dispone che sia versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato il 50 per cento dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma precisa che il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura generale dello Stato ove esistenti.

    2.3. - Il comma 14 dell'art. 61 prevede che siano ridotti del 20 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 e a decorrere dalla data di conferimento o rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.

    2.4. - Il comma 15 dell'art. 61 stabilisce che, 'fermo quanto previsto dal comma 14', le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 61 non si applicano in via diretta alle Regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.

    2.5. - Il comma 16 dell'art. 61 prevede che le Regioni, entro il 31 dicembre 2008, debbano adottare 'disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste' nell'art. 61. La disposizione si autoqualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e precisa che i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di essa, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti...

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