N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra lo Stato e la Regione Siciliana in relazione ai seguenti provvedimenti concernenti la riscossione dei diritti e dei tributi di motorizzazione mediante sistema telematico: a) decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2009, parte I n. 39; b) circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 18 agosto 2009, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 agosto 2009, parte I n. 40; c) nota prot. n.

471 del 25 agosto 2009, del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana indirizzata al Ministero dei trasporti.

I n f a t t o 1. - Con decreto in data 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2009, Parte I n. 39 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana, concernente 'Riscossione dei diritti di motorizzazione mediante sistema telematico', veniva dato 'incarico all'Istituto Cassiere (i.e.: Banco di Sicilia) di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione 'Regione Siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti''.

Con successiva circolare dell'Assessore regionale turismo comunicazione e trasporti n. 5 del 18 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 40, del 28 agosto 2009, si dava attuazione al predetto decreto definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalita' di accesso al servizio di verifica dell'autenticita' dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia.

Con la nota prot. n. 471 del 25 agosto 2009, quindi, il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana comunicava al Ministero dei trasporti il contenuto dei richiamati provvedimenti e chiedeva un incontro al fine di stabilire le modalita' operative concernenti la 'necessaria integrazione' dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione 'con quelli contenuti nel data base nazionale'.

Va opportunamente rilevato che, nelle premesse del decreto del 28 luglio 2009, si dava atto della avvenuta richiesta all'ufficio legislativo e legale regionale di sollevare conflitto di attribuzione avverso alcuni provvedimenti ministeriali (il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; la Circolare del 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; il decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66/T) con i quali erano state fornite istruzioni ai centri di revisione privati operanti anche in Sicilia, indicando le modalita' di versamento dei diritti concernenti le operazioni di revisione dei veicoli a motore con versamento diretto allo Stato, operanti dal 17 agosto 2009. Il conflitto veniva poi sollevato da parte regionale con ricorso notificato il 10 settembre 2009 ed il Governo, con autonoma deliberazione, disponeva la costituzione in giudizio.

  1. - Occorre altresi' premettere, per una miglior comprensione dei fatti, che la Regione Siciliana aveva gia' sollevato un precedente conflitto, con ricorso notificato il 24 dicembre 2008, avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, prot. n. 0111774, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato aveva affermato la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da soggetti 'terzi' (rispetto agli uffici pubblici), quali imprese di revisione o studi di consulenza. Nel giudizio in questione, che non e' stato ancora definito dalla Corte costituzionale, la regione aveva lamentato che, a seguito dell'introduzione, a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n.

    358) dello Sportello Telematico dell'Automobilista (trattasi dell'attivita' svolta dai c.d. Sportelli Telematici dell'Automobilista - S.T.A. - istituiti presso gli studi di consulenza automobilistica e di quella svolta dai centri di revisione autorizzati) le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A., venivano da parte degli operatori privati, autorizzati ad avvalersi di tale servizio, direttamente versati allo Stato e non piu' agli uffici periferici regionali.

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