N. 342 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria, e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha promosso, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonche' al principio di leale collaborazione, questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, tra queste, dell'art. 26, comma 1;

che detto art. 26, comma 1, sia per il linguaggio utilizzato, con 'il riferimento ai ''Ministri vigilanti''', sia per 'la totale assenza di riferimenti alle regioni, o di coinvolgimento delle regioni stesse o della Conferenza nelle determinazioni da assumere', si applicherebbe, a giudizio della Regione ricorrente, 'soltanto agli ''enti pubblici nazionali'', sui quali lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett.

g), della Costituzione';

che, tuttavia, per l'ipotesi che la disposizione in discorso possa essere intesa 'nel senso di comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali', essa viene impugnata 'a titolo cautelativo', risultando, in tale caso, violati a) l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, 'che implicitamente affida alla potesta' regionale piena l'organizzazione amministrativa della regione e (per quanto non rientri nella loro autonomia) degli enti locali e la disciplina degli enti pararegionali'...

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