N. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 2009

LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Musca Constantin Nicusor avverso la sentenza 7 agosto 2009 della Corte di appello di Brescia.

Sentita la relazione fatta dal consigliere Giulio Maisano.

Udito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa pronuncia sull'art. 19, lett. c) della legge n. 69/2005.

Il cittadino rumeno Musca Constantin Nicusor e' stato arrestato in Italia 1'11 giugno 2009 in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo, e ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7 agosto 2009 che ne ha disposto la consegna al Tribunale di Strehaia (Romania) che ne aveva fatto richiesta ai sensi della legge n. 69 del 2005 per l'esecuzione di una pena limitativa della liberta' personale. A carico del Musca e' stato emesso dal Tribunale di Strehaia in data 12 marzo 2009 un mandato di arresto europeo per l'esecuzione della sentenza n. 219 emessa dal medesimo tribunale in data 1° marzo 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005 e in esito alla quale e' stato emesso il mandato di esecuzione della pena con il carcere n. 480/2005 del 12 ottobre 2005 per l'esecuzione della pena di anni tre di reclusione.

Dagli atti risulta che Musca Constantin Nicusor e' stato condannato alla pena di anni due di carcere per il reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 178 del codice penale della Romania, avendo il condannato, nel maggio 2004, causato un incidente stradale nel quale decedeva Tudor Marin. Con la sentenza di condanna veniva altresi' revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza n. 2698 del 14 ottobre 2002 del Tribunale di Drobetsa Turno per il reato di furto previsto e punito dagli artt. 208 e 209 del codice penale della Romania.

La decisione impugnata, nel disporre la consegna del condannato, ha stabilito che non puo' nella specie applicarsi - come dedotto dalla difesa - il disposto dell'art. 18, comma 1, lettera r) legge n.

69/2005, il cui particolare regime si applica al solo cittadino italiano e non puo' estendersi in via interpretativa allo straniero residente in territorio italiano.

La stessa Corte d'appello osserva che non puo' trovare accoglimento la sua richiesta di scontare la pena in Italia, posto che, ai sensi della citata norma dell'art. 18, comma 1 lettera r), tale possibilita' e' stata prevista per solo cittadino italiano e non per lo straniero, quand'anche residente nel territorio dello Stato.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 18, lett. r) della legge n. 69/2005 deducendone l'applicabilita' per estensione interpretativa anche allo straniero che risieda o dimori in Italia, ad evitare una palese discriminazione fra coloro che sono cittadini e coloro che non lo sono.

Con secondo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicita' della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. e violazione di legge in relazione all'art. 19, lett. c) della legge n. 69/2005. In particolare si lamenta che la sentenza impugnata non abbia nella specie fatto applicazione - come richiesto - dal disposto dell'art.

19, comma 1, lettera c), del legge n. 69/2005, del quale ricorrevano tutti requisiti, e che, a giudizio del ricorrente, era applicabile anche per il mandato finalizzato alla esecuzione di una condanna definitiva e non per il solo 'm.a.e. processuale', come aveva erroneamente ritenuto la decisione impugnata.

Osserva la Corte che deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, e 117, primo comma Cost., dell'art. 18, comma l, lett. r) della legge 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino.

Il presente giudizio, che attiene alla consegna o meno del cittadino rumeno Musca, nel quadro dell'istituto del mandato di arresto europeo, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta, che risulta pertanto rilevante ai fini della decisione, considerato che le disarmonie di trattamento tra cittadini italiani e residenti, nei contesti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT